2.2 Prestazioni di servizi di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA (luogo del fondo)

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 20 agosto 2019

AFC · Info IVA settore 18 · n. 2.2 · Italiano

Queste prestazioni di servizi sono considerate effettuate nel luogo in cui si trova il fondo. È irrilevante se sono fatturate a un destinatario con sede in territorio svizzero o all’estero.

Nel novero di queste prestazioni di servizi rientrano segnatamente l’intermediazione, l’amministrazione, la valutazione e la stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l’acquisto o la costituzione di diritti reali ecc. (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).

Il precitato apprezzamento del luogo in cui si trova il fondo presuppone una stretta relazione con un fondo individuale concreto.

[Illustrazione: nell’originale]

Si rimanda inoltre all’esempio 1 della cifra 6 (Fatturazione ed esempi).

Sottostanno invece al principio del luogo del destinatario le prestazioni di consulenza generali (in relazione all’acquisto, alla locazione o alla ricerca di potenziali oggetti immobiliari [senza una stretta relazione con un fondo individuale concreto]), la conduzione di processi (anche dinanzi a tribunali competenti in materia di locazione) nonché le richieste di autorizzazioni secondo la Lex Koller.

[Illustrazione: nell’originale]

In relazione a mandati di esecuzione testamentaria secondo l’articolo 517 segg. CC, il luogo della prestazione di servizi è determinato in base all’ultimo luogo di domicilio del testatore.
In caso di prestazioni di servizi a comunioni ereditarie eseguite al di fuori di un’esecuzione testamentaria, il luogo della prestazione di servizi si basa, secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, sul principio pro capite (→ cifra 2.1).

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori delucidazioni sul luogo della prestazione di servizi sono contenute nell’info IVA “Luogo della prestazione” e nelle info IVA concernenti i settori “Edilizia” e “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”.