3.2 Avvocati o notai assoggettati individualmente dotati di una segreteria condivisa, che si ripartiscono i costi infrastrutturali di studi legali associati

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 29 dicembre 2022

AFC · Info IVA settore 18 · n. 3.2 · Italiano

In presenza di più avvocati o notai assoggettati individualmente e operanti in uno studio legale associato si pone il problema di come ripartire o rifatturare fra i vari membri dello studio legale i costi delle prestazioni (infrastruttura) ricevute. La ripartizione o rifatturazione può avvenire in varie forme:

  • Se un avvocato o notaio iscritto nel registro dei contribuenti IVA acquista prestazioni e/o assume personale in maniera centralizzata per gli altri membri dello studio legale che svolgono la loro attività a titolo indipendente, la fatturazione della quota di partecipazione alle spese (ovvero la rifatturazione a ogni singolo membro dello studio legale) è imponibile all’aliquota normale.

  • Diversi avvocati o notai assoggettati individualmente di uno studio legale associato hanno la facoltà d’istituire un’unica comunione di spese autonoma che può essere iscritta come società semplice (presocietà) nel registro dei contribuenti IVA. Questa comunione di spese acquista prestazioni e/o assume personale in modo autonomo e rifattura le rispettive prestazioni infrastrutturali (incluse le spese per il personale) a ogni singolo membro dello studio legale. Per la comunione di spese iscritta nel registro dei contribuenti IVA la fatturazione delle quote di partecipazione alle spese (ovvero la rifatturazione da parte della presocietà a ogni singolo membro dello studio legale) è imponibile all’aliquota normale.

  • Come ulteriore semplificazione, gli studi legali i cui membri sono tutti iscritti nel registro dei contribuenti possono costituire una comunione di spese a titolo di presocietà non assoggettata (parimenti in forma di società semplice), anche in caso di raggiungimento dell’importo limite di 100 000 franchi annui (l’acquisto centralizzato di prestazioni e/o l’assunzione di personale continuano a restare un’agevolazione amministrativa). Questa semplificazione è tuttavia possibile solamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:

    • tutti i membri della comunione di spese sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA;

    • la rifatturazione delle quote di spese avviene senza supplemento e senza menzionare l’imposta; e

    • la comunione di spese effettua soltanto prestazioni ai propri membri (e non a terzi).

[Illustrazione: nell’originale]

Se la presocietà è una persona giuridica (ad es. una società anonima) vanno osservate anche le disposizioni di diritto commerciale e le basi legali in materia d’imposta federale diretta. Di regola, la presocietà deve rifatturare con un margine di guadagno le quote di spese ai singoli membri dello studio legale. Pertanto, non è possibile rinunciare a iscrivere la presocietà nel registro dei contribuenti IVA ([Illustrazione: nell’originale] mancato adempimento del secondo punto dell’enumerazione di cui sopra).

Per la rifatturazione di premi assicurativi all’occorrenza con un supplemento occorre tenere presente che questi sono esclusi dall’imposta quando

  • si stipula con un assicuratore un contratto d’assicurazione (collettivo o individuale) per il rispettivo rischio. Ciò significa che un assicurato procura a un terzo (ad es. un dipendente, membro o socio) una copertura assicurativa in cambio di una controprestazione fatturata a proprio nome, coprendo in tal modo il rischio di questo terzo presso un assicuratore;

  • l’importo rifatturato è dichiarato in quanto tale (ad es. come premio o contributo assicurativo).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Assicurazioni contiene maggiori delucidazioni in merito alla rifatturazione di premi assicurativi.

Se le spese d’affitto dei locali dello studio legale sono menzionate separatamente, è consentito – analogamente alla regolamentazione prevista per i premi assicurativi – rifatturarle come prestazione esclusa dall’imposta.