A.2.1 Principio

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · A.2.1 Principio · Italiano

Secondo l’articolo 12 capoverso 2 OIVA, gli altri enti di diritto pubblico elencati di seguito sono considerati collettività pubbliche:

a.

le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere, quali i consorzi (→ cifra A.2.2);

b.

gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica (→ cifra A.2.3);

c.

le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica (→ cifra A.2.3);

d.

le società semplici di collettività pubbliche (→ cifra A.2.4).

Secondo l’articolo 12 capoverso 4 OIVA, una suddivisione degli altri enti di diritto pubblico elencati all’articolo 12 capoverso 2 OIVA in più S autonomi o soggetti fiscali non è ammessa.

Esempio
La corporazione di approvvigionamento idrico dei Comuni di Prato Basso, Prato Alto e Prato Centro (corporazione di diritto pubblico) è responsabile dell’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini e alle imprese dei Comuni affiliati. L’assoggettamento obbligatorio della corporazione scaturisce da questa attività. Oltre all’approvvigionamento idrico vero e proprio, la corporazione gestisce anche una piccola centrale idroelettrica sulla rete di acqua potabile. L’energia elettrica prodotta viene immessa nella rete del gestore di rete regionale (di proprietà privata) e ammonta a 20 000 franchi all’anno. Essendo un ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 OIVA, la corporazione non può suddividersi in più soggetti fiscali e deve quindi dichiarare nei rendiconti inviati all’AFC tutte le entrate (forniture di acqua e di energia elettrica) applicando l’aliquota fiscale corrispondente. Questo anche se le vendite di energia elettrica vengono registrate in un centro di costo distinto all’interno della corporazione.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).