A.2.1 Principio
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · A.2.1 Principio · Italiano
Secondo l’articolo 12 capoverso 2 OIVA, gli altri enti di diritto pubblico elencati di seguito sono considerati collettività pubbliche:
a. | le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere, quali i consorzi (→ cifra A.2.2); |
b. | gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica (→ cifra A.2.3); |
c. | le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica (→ cifra A.2.3); |
d. | le società semplici di collettività pubbliche (→ cifra A.2.4). |
Secondo l’articolo 12 capoverso 4 OIVA, una suddivisione degli altri enti di diritto pubblico elencati all’articolo 12 capoverso 2 OIVA in più S autonomi o soggetti fiscali non è ammessa.
Esempio
La corporazione di approvvigionamento idrico dei Comuni di Prato Basso, Prato Alto e Prato Centro (corporazione di diritto pubblico) è responsabile dell’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini e alle imprese dei Comuni affiliati. L’assoggettamento obbligatorio della corporazione scaturisce da questa attività. Oltre all’approvvigionamento idrico vero e proprio, la corporazione gestisce anche una piccola centrale idroelettrica sulla rete di acqua potabile. L’energia elettrica prodotta viene immessa nella rete del gestore di rete regionale (di proprietà privata) e ammonta a 20 000 franchi all’anno. Essendo un ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 OIVA, la corporazione non può suddividersi in più soggetti fiscali e deve quindi dichiarare nei rendiconti inviati all’AFC tutte le entrate (forniture di acqua e di energia elettrica) applicando l’aliquota fiscale corrispondente. Questo anche se le vendite di energia elettrica vengono registrate in un centro di costo distinto all’interno della corporazione.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).