C.5 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Il S che allestisce i rendiconti secondo il metodo di rendiconto effettivo può, fatto salvo il capoverso seguente, assoggettare volontariamente all’imposta le prestazioni che ne sono escluse purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto IVA (opzione; art. 22 cpv. 1 LIVA).

L’opzione è esclusa per:

a.

le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23 LIVA (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA);

b.

le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA).

Il S che allestisce i rendiconti secondo il metodo delle aliquote forfetarie (AF) può optare soltanto per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numeri 26, 28 e 28bis LIVA (art. 97 cpv. 3 OIVA). Ciò non vale però per prestazioni già escluse dall’imposta in virtù di un altro numero dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta.