C.5 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · C.5 Opzione per l’imposizione di… · Italiano
Il S che allestisce i rendiconti secondo il metodo di rendiconto effettivo può, fatto salvo il capoverso seguente, assoggettare volontariamente all’imposta le prestazioni che ne sono escluse purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto IVA (opzione; art. 22 cpv. 1 LIVA).
L’opzione è esclusa per:
a. | le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23 LIVA (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA); |
b. | le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). |
Il S che allestisce i rendiconti secondo il metodo delle aliquote forfetarie (AF) può optare soltanto per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numeri 26, 28 e 28bis LIVA (art. 97 cpv. 3 OIVA). Ciò non vale però per prestazioni già escluse dall’imposta in virtù di un altro numero dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta. |