C.4 Prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numeri 28 e 28bis LIVA
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
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Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA sono escluse dall’imposta le prestazioni:
a. | tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica (→ cifra C.4.1); |
b. | tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative (→ cifra C.4.2); |
c. | tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative (→ cifra C.4.3). |
È esclusa dall’imposta, ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA, anche la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (→ cifra C.4.4).
Per partecipazione esclusiva delle collettività pubbliche a società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si intende sia una partecipazione diretta che indiretta (art. 38 cpv. 1 OIVA).
Si ha una partecipazione indiretta nel caso in cui le società di persone (comprese le società semplici), società di capitale, società a garanzia limitata (Sagl), le società cooperative e le associazioni fondate esclusivamente da collettività pubbliche o dalle loro unità organizzative controllino una società di diritto privato o pubblico (ad es. SA, Sagl, società semplice, associazione) o abbiano fondato un istituto o una fondazione.
Per istituti e fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si intendono gli istituti e le fondazioni i cui fondatori o responsabili diretti o indiretti sono collettività pubbliche (art. 38 cpv. 2 OIVA). È considerato responsabile di una fondazione chi può istituirne gli organi o è responsabile della sua amministrazione (della sua direzione).
L’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettere b e c LIVA si estende quindi secondo l’articolo 38 capoverso 3 OIVA:
a. | alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano (→ cifra A.2.2) esclusivamente collettività pubbliche e | |
1. | le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o | |
2. | gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o responsabili (diretti o indiretti) esclusivi; | |
b. | alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e | |
1. | le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o | |
2. | gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o responsabili (diretti o indiretti) esclusivi. | |
Le seguenti forme giuridiche rientrano tra le società di diritto privato ai sensi del presente articolo:
società semplice (art. 530–551 CO);
società anonima (art. 620–763 CO);
società a garanzia limitata (art. 772–827 CO);
società cooperativa (art. 828–926 CO);
associazione (art. 60–79 CC).
L’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si estende quindi, secondo l’articolo 38 capoverso 3 OIVA, anche alle prestazioni tra associazioni ai sensi dell’articolo 60 CC, i cui membri (attivi e non) sono esclusivamente collettività pubbliche o unità organizzative di collettività pubbliche, e le collettività pubbliche e le loro unità amministrative registrate come membri dell’associazione.
Per queste prestazioni escluse dall’imposta è ammessa l’opzione per l’imposizione ai sensi dell’articolo 22 LIVA (→ cifra C. 5).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. c LIVA e art. 38 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Suddivisioni
- C.4.1 Prestazioni tra unità organizzative della medesima collettività pubblica
- C.4.2 Prestazioni tra società di diritto privato o pubblico a cui partecipano esclusivamente collettività pubbliche, e le collettività pubbliche partecipanti alle società e le loro unità organizzative
- C.4.3 Prestazioni effettuate tra istituti o fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative
- C.4.4 Messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche
- C.4.5 Fornitura di beni mobili usati