C.6 Imposta sull’acquisto
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · C.6 Imposta sull’acquisto · Italiano
La collettività pubblica già contribuente che acquista prestazioni assoggettate all’imposta sull’acquisto ai sensi dell’articolo 45 LIVA deve imporre tali acquisti nel trimestre in cui li ha effettuati (cifra 383 del rendiconto IVA).
Questa regola si applica anche alle collettività pubbliche o alle unità organizzative di collettività pubbliche che allestiscono i rendiconti secondo il metodo delle aliquote forfetarie.
Le collettività pubbliche non iscritte nel registro dei contribuenti sono assoggettate all’imposta sull’acquisto se nell’arco dell’anno civile vengono acquistate prestazioni assoggettate all’imposta sull’acquisto secondo l’articolo 45 LIVA per più di 10 000 franchi per ogni S (art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Imposta sull’acquisto contiene ulteriori informazioni in merito all’imposta sull’acquisto. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).