F.1.3 Esclusione della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Una deduzione dell’imposta precedente non è ammessa (art. 29 cpv. 1 LIVA), se un S assoggettato all’imposta utilizza i beni e le prestazioni di servizi unicamente per scopi esclusi dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, a meno che il S non opti per la loro imposizione secondo l’articolo 22 LIVA.
Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente nemmeno per le entrate da attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA), che secondo l’articolo 3 lettera g LIVA non sono di natura imprenditoriale e non legittimano pertanto la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 LIVA e contrario). Lo stesso vale anche per altre attività nell’ambito non imprenditoriale (non orientate al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità: art. 10 cpv. 1bis lett. a LIVA in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 1 LIVA)
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).