F.1.5 Modifiche d’utilizzazione

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · F.1.5 Modifiche d’utilizzazione · Italiano

Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente si verificano successivamente (sgravio fiscale successivo; art. 32 LIVA) o vengono successivamente a cadere (consumo proprio; art. 31 LIVA), la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta nel momento in cui sopraggiunge la modifica d’utilizzazione.

Dato che spesso si verificano modifiche d’utilizzazione parziali anche nel caso dei S che realizzano entrate da prestazioni escluse dall’imposta e/o derivanti da attività sovrane, si raccomanda ai suddetti S di applicare la determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente. In tal caso una modifica d’utilizzazione parziale è fiscalmente rilevante solo se lo scopo d’utilizzazione dei beni o delle prestazioni di servizi varia rispetto all’anno precedente di oltre 20 punti percentuali (= limite di tolleranza). Le correzioni della deduzione dell’imposta precedente entro tale limite di tolleranza non vanno intraprese né a carico (consumo proprio) né a favore (sgravio fiscale successivo) del contribuente.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Modifiche d’utilizzazione contiene informazioni più dettagliate in merito alla determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di modifiche d’utilizzazione parziali e ulteriori informazioni generali in merito alle modifiche d’utilizzazione.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).