F.1.4 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se un S assoggettato all’imposta utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori oppure nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto (→ cifra F.1.3), la deduzione dell’imposta precedente va corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA).
La quota percentuale del diritto alla deduzione dell’imposta precedente va determinata per periodo fiscale e per ognuno dei settori d’attività nel caso dei S che hanno più attività.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).