F.2.3.2 Correzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 27 agosto 2026

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Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LIVA non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per le prestazioni escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (→ cifra C.4) e per la cui imposizione non si è optato o non si può optare secondo l’articolo 22 LIVA.

Se le prestazioni escluse dall’imposta costituiscono prestazioni accessorie, per il calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente possono essere utilizzati i metodi forfetari indicati nell’info IVA Deduzione dell’imposta precedente. Ad essere rilevante per i S è soprattutto il metodo forfetario relativo alla concessione di crediti, alle entrate da interessi e derivanti dalla negoziazione di cartevalori (ricavi da interessi interni ed esterni [conto 440X]).