F.2.3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di entrate realizzate con attività sovrane
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Conformemente all’articolo 33 capoverso 1 LIVA, le entrate realizzate con attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Tuttavia, in ragione della natura non imprenditoriale di tali entrate, (art. 3 lett. g LIVA) per esse non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente, in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA e contrario. Di conseguenza, anche tali entrate comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione (→ cifra F.1.4) o possono comportare una modifica d’utilizzazione (→ cifra F.1.5).
Nel caso delle entrate realizzate con attività sovrane attribuibili direttamente a un investimento (attribuite a un oggetto particolare), occorre correggere direttamente la deduzione dell’imposta precedente gravante tale investimento. È il caso, ad esempio, degli emolumenti per l’urbanizzazione (attività sovrana) con i quali vengono finanziati i costi di urbanizzazione (di norma sia gli emolumenti che i costi di urbanizzazione vengono registrati nel CI).
Le collettività pubbliche possono registrare altresì entrate derivanti da attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare, ad esempio nell’ambito delle seguenti attività:
inflizione di multe,
rilascio di concessioni e autorizzazioni,
tenuta dei registri pubblici.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).