F.3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di entrate da interessi e derivanti dalla negoziazione di cartevalori (correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente)

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

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Occorre inoltre verificare se, in base alle entrate da interessi e derivanti dalla negoziazione di cartevalori realizzati, sia necessario effettuare una correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione e sulle altre spese per il personale. La correzione va effettuata se, con simili entrate escluse dall’imposta, la cifra d’affari realizzata supera i 250 000 franchi annui.

La correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione e sulle altre spese per il personale ammonta allo 0,02 % di tali entrate (art. 66 lett. d OIVA).

Esempio

Importo in CHF

Percentuale

Entrate da interessi e cifre d’affari derivanti dalla negoziazione di cartevalori

300 000.00

100.00 %

Correzione della deduzione dell’imposta precedente

60.00

0.02 %

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).