F.3.4 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di altri sussidi
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
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Se la collettività pubblica riceve non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA da altre collettività pubbliche che non sono attribuibili a un oggetto particolare o a un determinato settore d’attività (di regola i contributi di altre collettività pubbliche contabilizzati nel CE sono simili sussidi non attribuiti a un oggetto particolare), va ridotto il totale delle imposte precedenti deducibili (su spese e investimenti), in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la base di calcolo determinante in questo caso (→ cifra F.1.2). Come base di calcolo determinante si considera la cifra d’affari totale (IVA esclusa) secondo la seguente tabella:
Entrate da |
Prestazioni imponibili e prestazioni per la cui imposizione si è optato |
Prestazioni esenti dall’imposta |
Prestazioni eseguite all’estero |
Entrate da interessi |
Altre prestazioni escluse dall’imposta |
Attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare |
Sussidi non attribuiti a un oggetto particolare |
Doni e restanti non controprestazioni secondo il conto economico |
Totale base di calcolo per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente |
Esempio
Entrate da | Importo in CHF | Percentuale |
Prestazioni imponibili e prestazioni per la cui imposizione si è optato | 355 000.00 | |
Sussidi non attribuiti a un oggetto particolare | 15 000.00 | 4.05 % |
Totale base di calcolo per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente | 370 000.00 | 100.00 % |
Nell’esempio risulta una riduzione della deduzione delle restanti imposte precedenti pari al 4,05 %.
A titolo di semplificazione, è possibile calcolare l’IVA sul sussidio non attribuito a un oggetto particolare all’aliquota normale (8,1 % di 108,1 %; imposizione tacita; → info IVA Deduzione dell’imposta precedente).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).