F.3.4 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di altri sussidi

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

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Se la collettività pubblica riceve non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA da altre collettività pubbliche che non sono attribuibili a un oggetto particolare o a un determinato settore d’attività (di regola i contributi di altre collettività pubbliche contabilizzati nel CE sono simili sussidi non attribuiti a un oggetto particolare), va ridotto il totale delle imposte precedenti deducibili (su spese e investimenti), in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la base di calcolo determinante in questo caso (→ cifra F.1.2). Come base di calcolo determinante si considera la cifra d’affari totale (IVA esclusa) secondo la seguente tabella:

Entrate da

Prestazioni imponibili e prestazioni per la cui imposizione si è optato

Prestazioni esenti dall’imposta

Prestazioni eseguite all’estero

Entrate da interessi

Altre prestazioni escluse dall’imposta

Attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare

Sussidi non attribuiti a un oggetto particolare

Doni e restanti non controprestazioni secondo il conto economico

Totale base di calcolo per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente

Esempio

Entrate da

Importo in CHF

Percentuale

Prestazioni imponibili e prestazioni per la cui imposizione si è optato

355 000.00

Sussidi non attribuiti a un oggetto particolare

15 000.00

4.05 %

Totale base di calcolo per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente

370 000.00

100.00 %

Nell’esempio risulta una riduzione della deduzione delle restanti imposte precedenti pari al 4,05 %.

A titolo di semplificazione, è possibile calcolare l’IVA sul sussidio non attribuito a un oggetto particolare all’aliquota normale (8,1 % di 108,1 %; imposizione tacita; → info IVA Deduzione dell’imposta precedente).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).