F.3.1 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di sussidi attribuiti a un oggetto particolare
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
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Se la collettività pubblica riceve non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA da altre collettività pubbliche per determinati oggetti o settori d’attività, ai fini dell’IVA queste vengono direttamente attribuiti agli oggetti o ai settori d’attività in questione. Pertanto, va ridotta solo la deduzione dell’imposta precedente a essi relativa (→ cifra F.1.2; art. 75 cpv. 2 OIVA). Di norma i contributi di altre collettività pubbliche contabilizzati nel CI costituiscono tali sussidi attributi a un oggetto particolare.
La chiave di riparto per tale riduzione è determinata in funzione del rapporto tra l’importo dei sussidi attribuiti all’oggetto e le spese dell’oggetto (IVA inclusa, → info IVA Deduzione dell’imposta precedente).
Esempio
Importo in CHF | Percentuale | |
Sussidi attribuiti a un oggetto particolare | 20 000.00 | 9,25 % |
Spese dell’oggetto (incl. IVA) | 216 200.00 | 100,00 % |
Imposta precedente attribuita a un oggetto particolare | 16 200.00 | 100,00 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente attribuita a un oggetto particolare | 1 498.60 | 9,25 % |
Dall’esempio risulta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente di 1 498.60 franchi.
A conclusione di progetti pluriennali va realizzato un conteggio finale in cui figurano tutte le spese e le imposte precedenti gravanti sul progetto, nonché i sussidi ricevuti. Eventuali differenze relative all’imposta precedente vanno rettificate successivamente nel rendiconto di correzione (da effettuare al momento della ricezione dell’ultimo versamento del sussidio). Di conseguenza può accadere che, al momento della dichiarazione della riduzione della deduzione dell’imposta precedente, debbano essere ridotte più imposte rispetto a quelle dovute nel trimestre o nell’anno in questione (la riduzione della deduzione dell’imposta precedente risulta maggiore delle imposte precedenti dichiarate).
A titolo di semplificazione, è anche possibile calcolare l’IVA sul sussidio attribuito a un oggetto particolare all’aliquota normale (8,1 % di 108,1 %, imposizione tacita; → info IVA Deduzione dell’imposta precedente).
Esempio
Importo in CHF | Percentuale | |
Sussidi attribuiti a un oggetto particolare | 20 000.00 | 108,1 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente attribuita a un oggetto particolare | 1 498.60 | 8,1 % |
Se ai costi dell’investimento l’IVA è applicata per intero all’aliquota normale, il risultato di entrambi i calcoli è identico. L’imposizione tacita non costituisce un’imposizione del sussidio, ma un calcolo semplificato della riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Se non applicano regolarmente questa semplificazione, le collettività pubbliche devono tener conto delle relative conseguenze conformemente all’info IVA Deduzione dell’imposta precedente.
Quindi, anche per il calcolo semplificato («imposizione tacita»), il sussidio ricevuto va dichiarato alla cifra 900, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 420 del rendiconto IVA.
Se sull’oggetto in questione non gravano imposte precedenti o se non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente nel relativo settore d’attività, e quindi non sono state fatte valere imposte precedenti, non occorre effettuare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente e art. 75 cpv. 1 LIVA).