F.3.5 Correzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di prestazioni escluse dall’imposta ed entrate realizzate con attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se le restanti imposte precedenti sono state finanziate pure con entrate che, giusta l’articolo 28 capoverso 1 LIVA, non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (entrate realizzate con attività sovrane [→ cifra C.2] o prestazioni escluse dall’imposta [art. 21 cpv. 2 LIVA in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 LIVA; → cifra C.4]), occorre procedere alla correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA).
La correzione della deduzione dell’imposta precedente va calcolata fondamentalmente per ognuno dei settori d’attività in cui la collettività pubblica realizza entrate. Per ciascuno dei settori d’attività la cui
cifra d’affari è al 100 % imponibile, non occorre effettuare la correzione della deduzione dell’imposta precedente;
cifra d’affari al 100 % non legittima la deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non è ammessa (→ cifra F.1.3);
realizzano sia una cifra d’affari imponibile sia una cifra d’affari che non legittima la deduzione dell’imposta precedente (doppia utilizzazione), occorre effettuare la correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.
Il calcolo della correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione si effettua mettendo in relazione con la base di calcolo determinante la cifra d’affari esclusa più le entrate realizzate con attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare. Come base di calcolo determinante viene considerata la cifra d’affari imponibile e per prestazioni per la cui imposizione si è optato, aggiungendo l’importo da mettere in relazione.
Esempio
Importo in CHF | Percentuale | |
Cifra d’affari imponibile e per prestazioni per la cui imposizione si è optato | 200 000.00 | 80,00 % |
Cifra d’affari esclusa dall’imposta (senza entrate da interessi o derivanti dalla negoziazione di cartevalori) + entrate realizzate con attività sovrane non attribuite a un oggetto particolare | 50 000.00 | 20,00 % |
Totale base di calcolo per la correzione della deduzione dell’imposta precedente | 250 000.00 | 100,00 % |
Nell’esempio risulta una correzione della deduzione delle restanti imposte precedenti pari al 20 %.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).