H.12.6.2 Usufrutto oneroso di boschi da parte di un’azienda forestale composta solo da collettività pubbliche

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Se

  • dell’azienda forestale fanno parte esclusivamente collettività pubbliche secondo l’articolo 12 capoverso 1 LIVA; e

  • l’azienda forestale ha la forma di

    e inoltre

  • i soci (membri) non mettono gratuitamente a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto dei propri boschi; e

  • i soci ricevono conteggi individuali riguardanti i costi delle prestazioni eseguite e i ricavi effettivi provenienti dalla vendita di legname; e

  • i soci decidono singolarmente sul tipo di gestione del proprio bosco;

vale quanto segue:

a.

Assoggettamento
L’assoggettamento dell’azienda forestale è retto dall’articolo 10 LIVA (persona giuridica di diritto privato) o dall’articolo 12 LIVA (collettività pubblica).

b.

Prodotti naturali
La vendita di legname eseguita in nome e per conto dell’azienda forestale non è considerata una vendita di prodotti della produzione naturale della propria azienda forestale, bensì un commercio con prodotti acquistati. I ricavi provenienti dalla vendita di legname sono di principio imponibili all’aliquota normale. La vendita di trucioli di legno o corteccia d’alberi, impiegati come materiali di copertura, nonché di alberi di Natale è imponibile all’aliquota ridotta (→ info IVA concernente il settore Produzione naturale e attività affini.

Se un proprietario di bosco privato mette a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto gratuito dello stesso, si applica l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA.

c.

Deduzione dell’imposta precedente sugli acquisti presso produttori naturali
A condizione che i relativi documenti siano disponibili, l’azienda forestale può dedurre nel suo rendiconto IVA, a titolo di imposta precedente, il 2,6 % del prezzo d’acquisto (= 100 %) del legname (art. 28 cpv. 2 LIVA).

d.

Prestazioni nei confronti dei soci
Le prestazioni effettuate nei confronti delle collettività pubbliche partecipanti sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA (→ cifra C.4).

e.

Cura del bosco di protezione, misure di protezione della natura, cura del bosco giovane, lotta al bostrico, misure di ringiovanimento
Se l’azienda forestale riceve sussidi relativi alla cura del bosco di protezione o a misure simili (→ cifra H.12.5) che spetterebbero in realtà al proprietario del bosco, gli stessi non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA) per l’azienda forestale poiché ad avere diritto al sussidio non è quest’ultima, ma il proprietario del bosco. Tra l’azienda forestale e il proprietario del bosco sussiste tuttavia un rapporto di prestazione per la prestazione indennizzata mediante il sussidio.

Se il proprietario del bosco è una collettività pubblica che partecipa all’azienda forestale, per le prestazioni tra quest’ultima e la collettività pubblica si applica l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA.

Se il proprietario del bosco è una collettività pubblica non coinvolta o un terzo che non è una collettività pubblica, la prestazione saldata mediante il sussidio è imponibile all’aliquota normale per l’impresa forestale assoggettata all’imposta.

f.

Contributi per sezioni o circondari
I compiti di sorveglianza, esecuzione e controllo svolti dai forestali di una sezione o circondario costituiscono compiti cantonali delegati che sono di principio imponibili (fatte salve le spiegazioni indicate alla cifra C.2.2).

g.

Utili/Perdite
Occorre considerare le diverse conseguenze a seconda della forma giuridica di cui alla cifra A.4 (forme di collaborazione).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).