H.12.6.4 Usufrutto oneroso di boschi da parte di un’azienda forestale composta da collettività pubbliche e terzi che non sono collettività pubbliche

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Se

  • dell’azienda forestale fanno parte collettività pubbliche secondo l’articolo 12 capoverso 1 LIVA e terzi che non sono collettività pubbliche; e

  • l’azienda forestale è organizzata sotto forma di società semplice (art. 530 CO) o di persona giuridica (ad es. SA, Sagl o associazione); e

  • i soci (membri) non mettono gratuitamente a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto dei propri boschi; e

  • i soci ricevono conteggi individuali riguardanti i costi delle prestazioni eseguite e i ricavi effettivi provenienti dalla vendita di legname; e

  • i soci decidono singolarmente sul tipo di gestione del proprio bosco;

vale quanto segue:

a.

Assoggettamento
L’azienda forestale può diventare contribuente secondo l’articolo 10 LIVA se commercia legname acquistato o esegue prestazioni imponibili per i suoi membri o per terzi.

b.

Prodotti naturali
La vendita di legname eseguita in nome e per conto dell’azienda forestale non è considerata una vendita di prodotti della produzione naturale della propria azienda forestale, bensì un commercio con prodotti acquistati. I ricavi provenienti dalla vendita di legname sono di principio imponibili all’aliquota normale. La vendita di trucioli di legno o corteccia d’alberi, impiegati come materiali di copertura, nonché di alberi di Natale è imponibile all’aliquota ridotta.

Se un proprietario di bosco privato che non partecipa all’azienda forestale mette a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto gratuito dello stesso, si applica parimenti l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA.

c.

Deduzione dell’imposta precedente sugli acquisti presso produttori naturali
A condizione che i relativi documenti siano disponibili, l’azienda forestale può dedurre nel suo rendiconto IVA, a titolo di imposta precedente, il 2,6 % del prezzo d’acquisto (= 100 %) del legname (art. 28 cpv. 2 LIVA).

d.

Prestazioni nei confronti dei soci
Le prestazioni effettivamente eseguite fatturate ai soci da parte dell’azienda forestale sono imponibili.

e.

Cura del bosco di protezione, misure di protezione della natura, cura del bosco giovane, lotta al bostrico, misure di ringiovanimento
Se l’azienda forestale riceve sussidi relativi alla cura del bosco di protezione o a misure simili (→ cifra H.12.5) che spetterebbero in realtà al proprietario del bosco, gli stessi non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA) per l’azienda forestale poiché ad avere diritto al sussidio non è quest’ultima, ma il proprietario del bosco. Tra l’azienda forestale e il proprietario del bosco sussiste tuttavia un rapporto di prestazione imponibile all’aliquota normale per la prestazione indennizzata mediante il sussidio.

f.

Utili/Perdite
Occorre considerare le diverse conseguenze a seconda della forma giuridica di cui alla cifra A.4 (forme di collaborazione).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).