H.12.6.4 Usufrutto oneroso di boschi da parte di un’azienda forestale composta da collettività pubbliche e terzi che non sono collettività pubbliche
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se
dell’azienda forestale fanno parte collettività pubbliche secondo l’articolo 12 capoverso 1 LIVA e terzi che non sono collettività pubbliche; e
l’azienda forestale è organizzata sotto forma di società semplice (art. 530 CO) o di persona giuridica (ad es. SA, Sagl o associazione); e
i soci (membri) non mettono gratuitamente a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto dei propri boschi; e
i soci ricevono conteggi individuali riguardanti i costi delle prestazioni eseguite e i ricavi effettivi provenienti dalla vendita di legname; e
i soci decidono singolarmente sul tipo di gestione del proprio bosco;
vale quanto segue:
a. | Assoggettamento |
b. | Prodotti naturali Se un proprietario di bosco privato che non partecipa all’azienda forestale mette a disposizione dell’azienda forestale l’usufrutto gratuito dello stesso, si applica parimenti l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA. |
c. | Deduzione dell’imposta precedente sugli acquisti presso produttori naturali |
d. | Prestazioni nei confronti dei soci |
e. | Cura del bosco di protezione, misure di protezione della natura, cura del bosco giovane, lotta al bostrico, misure di ringiovanimento |
f. | Utili/Perdite |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).