3.4.2 Insiemi e combinazioni di prestazioni di formazione con prestazioni indipendenti

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 20 · n. 3.4.2 · Italiano

(art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA)

Se sono offerte più prestazioni indipendenti le une dalle altre, riunite in un insieme o eseguite quale combinazione di prestazioni in cambio di una controprestazione complessiva, sotto il profilo dell’IVA queste prestazioni possono essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante qualora rappresentino in termini di valore almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (regola del 70/30 % o regola combinatoria). L’aliquota fiscale da applicare dipende dalla quota di prestazione preponderante (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Le prestazioni indipendenti eseguite con una prestazione di formazione offerte come insieme a un prezzo forfetario (ad es. un caffè e una brioche durante la pausa del corso mattutino), a livello fiscale possono pertanto essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante (risp. le prestazioni preponderanti imponibili alla stessa aliquota d’imposta). La ripartizione commisurata al valore sulle diverse prestazioni indipendenti va comprovata con idonee annotazioni.
Se in base all’applicazione della regola del 70/30 % tutte le prestazioni combinate sono escluse dall’imposta, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

Per determinare se il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero o all’estero, la regola del 70/30 % è applicabile per analogia (art. 32 OIVA).

Se nessuna prestazione o più prestazioni non raggiungono almeno il 70 %, il trattamento unitario non è possibile e le singole prestazioni vanno conteggiate singolarmente e di principio fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile.

Esempio 1
La Computer SA offre pubblicamente un corso d’informatica. Il prezzo forfetario di 1850 franchi comprende la formazione che dura cinque giorni, i libri di testo, le bevande consumate nelle pause e cinque pranzi.

In base a calcoli interni, il prezzo forfetario di 1850 franchi è così composto:

CHF

CHF

Formazione

1250

Libri di testo

250

1500

81,1 %

Vitto

350

18,9 %

Totale corso informatico

1850

100,0 %

La regola del 70/30 % è applicabile quando le prestazioni dello stesso genere dal punto di vista dell’IVA raggiungono almeno il 70 % in termini di valore della controprestazione complessiva. È il caso questo dei costi della prestazione d’insegnamento inclusi i libri di testo (81,1 %); ragion per cui l’intera combinazione di prestazioni può essere trattata come esclusa dall’imposta. I libri di testo sono considerati una prestazione accessoria all’insegnamento e ne condividono la stessa sorte fiscale.

Esempio 2
La scuola Centrolingue Sagl, contribuente IVA, offre nella sua sede svizzera un corso di lingue di una settimana al prezzo forfetario di 2000 franchi (alloggio escluso). Il prezzo forfetario comprende il corso di lingue, i pranzi e le cene consumati all’estero in prossimità del confine nonché, il mercoledì pomeriggio, la visita guidata di una città ricca di storia situata all’estero e una degustazione di vini in Svizzera.

In base a calcoli interni, il prezzo forfetario di 2000 franchi è così composto:

Corso di lingue

CHF

1200

Degustazione di vini

CHF

100

Totale prestazioni sul territorio svizzero

CHF

1300

65 %

Vitto

CHF

650

Visita guidata della città

CHF

50

Totale prestazioni all’estero

CHF

700

35 %

Siccome nessuna delle prestazioni rappresenta almeno il 70 % in termini di valore e che neppure le prestazioni eseguite all’estero o sul territorio svizzero raggiungono il 70 % in termini di valore, non è possibile procedere al trattamento unitario per la determinazione del luogo. La scuola Centrolingue Sagl ha due possibilità: conteggiare singolarmente le prestazioni in funzione del rispettivo contenuto oppure applicare la regola del 70/30 % per determinare l’aliquota d’imposta applicabile per le prestazioni eseguite sul territorio svizzero, visto che la formazione rappresenta oltre il 70 % delle prestazioni eseguite in Svizzera.

Esempio 3
L’impresa assoggettata all’IVA Tecnoprofessional SA con sede in Svizzera offre una formazione continua sulle tecniche di lavoro di tre giorni. Questi tre giorni di formazione vengono svolti in un locale dell’impresa ubicato all’estero. La retta forfetaria fatturata ai partecipanti di 1400 franchi comprende anche tre pranzi consumati all’estero e, nell’ambito di un programma secondario, un seminario sulla mediazione di due ore che si svolge presso la sede svizzera dell’impresa (prestatore di servizi).

In base a calcoli interni, il prezzo forfetario di 1400 franchi è così composto:

Seminario sulla mediazione

CHF

280

Totale prestazioni sul territorio svizzero

CHF

280

20 %

Formazione continua

CHF

910

Vitto

CHF

210

Totale prestazioni all’estero

CHF

1120

80 %

Siccome le prestazioni eseguite all’estero (formazione continua e vitto) rappresentano l’80 % della controprestazione complessiva, l’intera combinazione di prestazioni è considerata eseguita all’estero (art. 32 OIVA). La Tecnoprofessional SA non deve quindi imporre la retta di 1400 franchi.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle prestazioni riunite in un insieme e sulle combinazioni di prestazioni (regola del 70/30 %).

Adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 11 lett. a LIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).