1.4.2 Prestazioni non considerate cure mediche

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.4.2 · Italiano

(art. 34 cpv. 3 OIVA)

Non sono considerati cure mediche segnatamente:

a.

gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l’esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un medico-dentista abilitato a esercitare l’attività medica o dentaria sul territorio svizzero;

b.

gli esami eseguiti per l’allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatta salva la cifra 1.4.1 lettera c;

c.

la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell’ambito di una cura medica;

d.

la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell’ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;

e.

i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l’articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.