1.5 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.5 · Italiano

(art. 35 OIVA)

Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:

a.

dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o

b.

è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

Suddivisioni

  1. 1.5.1 Autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale
  2. 1.5.2 Ammissione all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale
  3. 1.5.3 Professioni del settore sanitario ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA