1.3 Condizioni per una cura medica esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.3 · Italiano
Una cura medica è esclusa dall’imposta se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:
l’attività viene esercitata da un prestatore di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA in combinato disposto con l’articolo 35 capoverso 2 OIVA (→ cifra 1.5.3);
il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale o è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA; → cifre 1.5.1 e 1.5.2);
viene prestata una cura medica ai sensi della legislazione (art. 34 OIVA; → cifre 1.4 e 1.4.1).
Sono esclusi dall’imposta tutte le cure mediche dispensate da una persona autorizzata all’esercizio della professione, purché i metodi di terapia utilizzati rientrino nel settore d’attività della professione regolamentato dal diritto cantonale.
[Illustrazione: nell’originale]
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).