1.3 Condizioni per una cura medica esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.3 · Italiano

Una cura medica è esclusa dall’imposta se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite:

  • il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale o è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA; → cifre 1.5.1 e 1.5.2);

Sono esclusi dall’imposta tutte le cure mediche dispensate da una persona autorizzata all’esercizio della professione, purché i metodi di terapia utilizzati rientrino nel settore d’attività della professione regolamentato dal diritto cantonale.

[Illustrazione: nell’originale]

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).