1.8 Definizione di utilità pubblica
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 21 agosto 2026
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.8 · Italiano
(art. 3 lett. j LIVA)
Per organizzazione di utilità pubblica s’intende un’organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell’articolo 56 lettera g LIFD.
Sono esentati dall’assoggettamento le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali (→ circolare n. 12 dell’8 luglio 1994 della Divisione principale dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo).
Per praticità, se un’istituzione dispone dell’esenzione dall’imposta federale diretta per effetto di utilità pubblica, i criteri summenzionati sono considerati adempiti.
Inoltre, le istituzioni quali ospedali, case per anziani, case di riposo e case di cura, organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) gestite dai poteri pubblici (Cantoni, Comuni, consorzi comunali ecc.) sono considerate a priori di utilità pubblica.