1.6 Attribuzione delle prestazioni
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.6 · Italiano
Se più persone possono essere considerate quali prestatori, l’attribuzione delle prestazioni è retta dall’articolo 20 LIVA.
Si applica il principio secondo cui una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce in nome proprio quale prestatore nei confronti di terzi (art. 20 cpv. 1 LIVA).
Per poter valutare se il prestatore agisce in nome proprio nei confronti di terzi o poterlo presumere, sono presi in considerazione i seguenti criteri:
per ciascun prestatore si può riconoscere facilmente e chiaramente l’esistenza di un’impresa indipendente grazie a locali commerciali separati;
vengono utilizzate denominazioni aziendali diverse;
i loghi e/o le scritte delle imprese non sono identici;
ciascuna impresa ha una propria insegna aziendale;
ciascun prestatore dispone di un proprio numero di telefono aziendale e nell’elenco telefonico i numeri di telefono sono iscritti separatamente;
i moduli per le ordinazioni, le fatture, le ricevute e i giustificativi sono rilasciati a nome del rispettivo prestatore che esercita la sua attività a titolo indipendente;
i siti Internet, le pubblicazioni, gli annunci, le carte d’affari, i biglietti da visita o i listini dei prezzi non lasciano presupporre l’esistenza di un’impresa comune.
[Illustrazione: nell’originale] | L’emissione di fatture separate ha una certa rilevanza per dimostrare che la persona agisce quale prestatore indipendente nei confronti di terzi, ma non è il criterio decisivo. Anche il tipo dell’attività in questione secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali, il diritto in materia di imposte dirette o il diritto civile può servire come indizio, ma non è un elemento decisivo. È in ogni caso necessario valutare l’insieme delle circostanze dal punto di vista oggettivo di un terzo. |
Le persone che si limitano a sostenere un’altra persona (impresa) nell’esecuzione delle prestazioni non agiscono autonomamente nei confronti di terzi. Le loro prestazioni devono quindi essere attribuite all’impresa che agisce come prestatore nei confronti di terzi (ausiliari e collaboratori). Generalmente fanno parte degli ausiliari e dei collaboratori i dipendenti dei prestatori. L’impresa deve contabilizzare la cifra d’affari realizzata con queste prestazioni utilizzando il numero IVA che le è stato assegnato. Il rapporto di diritto civile che sussiste tra l’impresa e le persone attive nell’impresa (contratto di lavoro, incarico, contratto di lavoro con personale indipendente o simile) è irrilevante.
Nel caso dei rapporti trilaterali, esistono due rapporti di prestazione consecutivi ([Illustrazione: nell’originale] esempio seguente):
il prestatore di cure (persona fisica o giuridica) esegue in nome proprio una prestazione (ad es. cura medica o messa a disposizione di personale) per un’istituzione di cura ambulatoriale, un ospedale o un centro di cure mediche (→ cifra 4);
l’istituzione di cura ambulatoriale, l’ospedale o il centro di cure mediche (→ cifra 4) esegue in nome proprio una prestazione (ad es. cura medica) per un paziente.
Se una persona agisce verso l’esterno in maniera diretta in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata da quest’ultima (rappresentanza diretta; art. 20 cpv. 2 LIVA).
Esempio
We Care SA gestisce uno studio medico associato per problemi di medicina generale. Lo studio medico impiega, tra l’altro, diverse dottoresse che fatturano le loro cure in nome e per conto di We Care SA. Per offrire ai pazienti ulteriori consulenze ginecologiche, lo studio ha stipulato un contratto di cooperazione con una dottoressa specializzata in ginecologia. Sia le dottoresse impiegate che la dottoressa specializzata in ginecologia attiva a titolo indipendente figurano sul sito Internet di We Care SA alla rubrica «Team», ma senza l’indicazione dei rispettivi recapiti personali (nessun n. di telefono o indirizzo e-mail). La dottoressa specializzata non è elencata separatamente nemmeno nell’area d’ingresso dello studio. La segreteria dello studio associato si occupa della comunicazione con i pazienti (compresa la gestione degli appuntamenti). La dottoressa specializzata fattura le cure ai pazienti in nome proprio (indicando il numero personale RCC). Per l’utilizzo dell’infrastruttura, la dottoressa specializzata versa a We Care SA una determinata percentuale della cifra d’affari che realizza.
Tenendo conto dell’insieme delle circostanze, risulta che nei confronti dei pazienti We Care SA agisce in qualità di prestatore anche per le consulenze ginecologiche. Nell’esercizio della sua attività presso lo studio medico associato, la dottoressa specializzata non viene percepita da terzi come un prestatore autonomo. Il fatto che la specialista fatturi le cure in nome proprio non cambia nulla al riguardo. Di conseguenza, sia la cifra d’affari realizzata dalle dottoresse impiegate che la cifra d’affari realizzata dalla dottoressa specializzata sono attribuibili a We Care SA.
In una fase successiva occorre esaminare il rapporto tra la dottoressa specializzata e lo studio medico associato.
Se la ginecologa svolge un’attività indipendente ai sensi dell’articolo 10 LIVA, per quanto riguarda la messa a disposizione dell’infrastruttura esiste un rapporto di prestazione tra lei e We Care SA. La messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di We Care SA è esclusa dall’imposta (→ cifra 2.4).
Se, al contrario, la ginecologa viene considerata dipendente, non esiste alcun rapporto di prestazione tra lei e We Care SA (ossia nessuna messa a disposizione dell’infrastruttura).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori esempi figurano alla cifra 2.3.4. |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).