2.1.10.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.10.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | gli esami, i trattamenti e le cure ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre. Rientrano in quest’ambito le misure di chiarimento e di consulenza, come pure gli esami e le cure, quali ad esempio la somministrazione di medicinali (in particolare per iniezione o per infusione), il controllo della temperatura, del polso e della pressione sanguinea, la medicazione di piaghe e la sostituzione di bendaggi; |
b. | le prestazioni delle cure di base secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre, quali ad esempio l’aiuto a vestire e svestire il paziente, l’aiuto alle cure d’igiene corporale, gli esercizi di mobilizzazione, il rifacimento del letto, l’installazione del paziente e l’aiuto a nutrirlo, la preparazione e la vestizione della salma (se sono eseguite in relazione con altre prestazioni delle cure di base); |
c. | le prestazioni di preparazione al parto e di consulenza per l’allattamento; |
d. | l’assistenza all’infanzia e alla gioventù fino al compimento del 18° anno d’età, come ad esempio l’attività di gioco con i bambini, l’aiuto a vestirli e svestirli, il nutrimento dei più piccoli, l’assistenza nei compiti scolastici e nei problemi di scuola e famiglia (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA); |
e. | la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) o di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) da parte della persona curante nell’ambito di una cura medica. |