2.1.16 Optometristi e ottici titolari di un diploma federale

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.16 · Italiano

Sono considerati prestatori di cure mediche gli optometristi in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione di optometrista o ammessi all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA).

Sono parimenti considerati prestatori di cure mediche gli ottici titolari di un diploma federale equivalente al diploma di optometrista secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 13 dicembre 2019 sul riconoscimento delle professioni sanitarie (RS 811.214), in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione di ottico o ammessi all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Non sono considerati prestatori di cure mediche gli ottici con attestato federale di capacità senza un diploma federale di formazione superiore quale ottico od optometrista.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 15.07.2021; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 2.1.16.1 Prestazioni escluse dall’imposta
  2. 2.1.16.2 Prestazioni imponibili