2.1.17 Farmacisti

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.17 · Italiano

Sono considerati prestatori di cure mediche i farmacisti in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione di farmacisti o ammessi all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Le cure mediche dispensate da assistenti di farmacia (→ cifra 2.17.1) sono escluse dall’imposta, purché siano eseguite sotto la sorveglianza e la responsabilità di un farmacista in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.12.2021; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 2.1.17.1 Prestazioni escluse dall’imposta
  2. 2.1.17.2 Prestazioni imponibili