2.1.11.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.11.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | i massaggi medico-terapeutici per il trattamento di malattie d’ordine trofico, vascolare, sensoriale o di disturbi dei riflessi, ma anche di diversi dolori dell’essere umano; |
b. | i massaggi medico-terapeutici eseguiti durante i soggiorni in ospedale o in centri di cure mediche (→ cifra 4) o nell’ambito di soggiorni in istituti (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili);. |
c. | la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4). |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).