2.1.6.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.6.1 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

i trattamenti di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica dell’essere umano;

b.

le prestazioni terapiche eseguite durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (→ cifra 4) o nell’ambito di soggiorni in istituti (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili);

c.

la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).