2.1.8.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.1.8.1 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

i trattamenti naturopatici di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’essere umano che naturopati, guaritori o guaritori naturali sono autorizzati a effettuare in base alla legislazione cantonale, ad eccezione dei trattamenti con metodi quali la guarigione col pensiero, compresa la guarigione a distanza, la chiaroveggenza, la parapsicologia, l’astrologia e la radiestesia;

b.

le prestazioni alternative naturali durante i soggiorni in ospedale, in centri di cure mediche (→ cifra 4) o nell’ambito di soggiorni in istituti (case per anziani, case di riposo, case di cura e centri per disabili);

c.

la somministrazione di medicinali o di derrate alimentari e bevande (ad es. tinture, pillole) da parte del personale curante nell’ambito di una cura medica;

d.

la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).