2.2.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.2.2.1 · Italiano

Sono escluse dall’imposta le prestazioni che servono all’immediato esercizio dell’attività dei soci dello studio associato, che la società semplice esegue per i propri soci in adempimento del corrispondente contratto e che fattura proporzionalmente e al prezzo di costo (art. 21 cpv. 2 n. 6 LIVA).

Rientrano in questo novero le seguenti prestazioni:

  • l’esecuzione di radiografie ed ecografie;

  • le prestazioni di laboratorio;

  • l’uso dei locali comuni (sale di trattamento, sale d’aspetto, uffici, laboratori ecc.);

  • la gestione comune della segreteria e dei dossier dei pazienti;

  • la fatturazione e l’incasso per i singoli soci.

Esempio
Due medici costituiscono per contratto una società semplice. Acquistano, per il 50 % ciascuno, l’infrastruttura (mobilio, attrezzature di laboratorio) e affittano congiuntamente i locali dello studio. La società semplice è il datore di lavoro del personale impiegato (assistenti medici e personale addetto alle pulizie). Tale società fattura al prezzo di costo le spese dell’infrastruttura, del personale e dei locali ai medici associati. La società semplice è stata costituita allo scopo di acquisire e gestire l’infrastruttura e non esegue prestazioni per terzi. Di conseguenza, le spese che fattura ai soci sono escluse dall’imposta.