2.2.1 Definizione e condizioni
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.2.1 · Italiano
Le prestazioni di studi associati i cui soci sono considerati professionisti di un settore medico-sanitario sono escluse dall’imposta, purché tali prestazioni siano eseguite proporzionalmente e al prezzo di costo per i soci, per consentire loro l’immediato esercizio della propria attività (art. 21 cpv. 2 n. 6 LIVA).
Si considera uno studio associato che può beneficiare dell’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 6 LIVA un’unione di persone che esercitano un’attività indipendente nel settore delle professioni medico-sanitarie secondo la cifra 2.1 con lo scopo di sfruttare le sinergie (ad es. segreteria e infrastrutture mediche comuni).
L’esistenza di un tale studio associato è data quando le seguenti condizioni sono cumulativamente adempite
a. | lo studio associato è una società semplice ai sensi dell’articolo 530 segg. CO; |
b. | lo studio associato è costituito esclusivamente allo scopo di acquisire la necessaria infrastruttura (ad es. apparecchi medici, locali da adibire a studio o personale) e assicurarne la gestione; |
c. | i soci della società semplice sono di norma persone fisiche. Se l’unica differenza rispetto alla persona fisica esercitante un’attività lucrativa indipendente è data dalla forma giuridica, sono ammesse in via eccezionale anche le persone giuridiche e le società di persone (ad es. nei casi in cui una dottoressa gestisce una SA e impiega esclusivamente un’assistente di studio medico). Non sono invece ammessi i centri sanitari, gli studi di medici associati, cliniche diurne e simili; |
d. | tutti i soci dello studio associato esercitano un’attività nel settore delle professioni medico-sanitarie ai sensi della cifra 1.5.3 e sono titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione o sono ammessi all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA); |
e. | i costi sostenuti sono addebitati ai singoli soci proporzionalmente e al prezzo di costo (senza alcun supplemento di utile); |
f. | lo studio associato non effettua prestazioni di servizi né consegna beni a terzi. |
Queste condizioni sono adempite anche quando
singoli soci dello studio associato effettuano prestazioni imponibili per le quali sono eventualmente assoggettati; o
singoli soci dello studio associato o lo stesso studio associato impiegano, sulla base di un contratto o di un mandato, persone non appartenenti alle professioni medico-sanitarie ai sensi della cifra 1.5.3 (ad es. aiuto-medico, laboratorista o personale delle pulizie).
Gli studi associati costituiti ad esempio sotto forma di persone giuridiche (ad es. società anonime o società a garanzia limitata) o società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita) non sono considerati studi associati secondo quanto in precedenza indicato. In tal caso, tutte le prestazioni eseguite dalla società per i soci sono imponibili all’aliquota determinante, salvo che siano escluse dall’imposta in virtù di un’altra disposizione dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).