6.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 21 agosto 2026
AFC · Info IVA settore 21 · n. 6.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | gli esami, i trattamenti e le cure ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA; → cifra 2.1.10.1 lett. a); | |
b. | le prestazioni nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA). Dal 1° luglio 2024, la prescrizione medica non è più richiesta (modifica dell’art. 7 Opre, in vigore dal 01.07.2024); | |
c. | le prestazioni di preparazione al parto e di consulenza per l’allattamento (→ cifra 2.1.9.1); | |
d. | l’assistenza all’infanzia e alla gioventù fino al compimento del 18° anno d’età, come ad esempio l’attività di gioco con i bambini, l’aiuto a vestirli e svestirli, il nutrimento dei più piccoli, l’assistenza nei compiti scolastici e nei problemi di scuola e famiglia (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA); | |
e. | la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) o di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte della persona curante nell’ambito di prestazioni di cura ai sensi delle lettere a e b; | |
f. | i pasti pronti al consumo forniti e fatturati direttamente ad anziani, disabili e malati («servizio pasti»); | |
g. | le prestazioni d’economia domestica nonché di assistenza e di accompagnamento (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA), purché siano
Rientrano in questa categoria le prestazioni come, ad esempio, la pulizia dell’appartamento o della casa, la preparazione dei pasti, gli acquisti, il bucato, la stiratura, il rammendo, l’accompagnamento dal medico di famiglia o dal parrucchiere, i lavori di giardinaggio, la sorveglianza di una persona, la sorveglianza della casa e la custodia di animali domestici; | |
h. | la messa a disposizione di personale da parte di un’organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio senza scopo lucrativo per la cura dei malati e per l’assistenza all’infanzia e alla gioventù (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA; → cifra 1.2 lett. j) nonché da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28bis LIVA; → cifra 1.2 lett. m). | |
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni supplementari sono disponibili nell’info IVA Oggetto dell’imposta; | |
i. | determinate prestazioni di collettività pubbliche (→ cifra 1.2 lett. l). | |
Esempio
L’organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio «Sostegno quotidiano» svolge un mandato presso la signora Rossi cambiandole giornalmente la medicazione alla gamba in seguito a un infortunio, prestandole cure di base e pulendole l’appartamento una volta alla settimana. Il cambiamento della medicazione è eseguito da un’infermiera titolare di un’autorizzazione cantonale ad esercitare la professione e le cure di base sono prestate da un aiuto infermiere. Queste prestazioni sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numeri 3 e 4 LIVA. La pulizia dell’appartamento è connessa alle prestazioni di cura e all’assistenza domiciliare ed è necessaria in base alla valutazione dei bisogni dell’organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio. Anche la pulizia dell’appartamento è quindi esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA).
Modifica della prassi in seguito all’entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell’articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024 (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).