7.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 7.2.1 · Italiano

Sono esclusi dall’imposta:

a.

l’alloggio (comprese le tasse radiotelevisive nonché le tasse del collegamento telefonico e delle conversazioni, anche se fatturate separatamente) e l’assistenza agli ospiti (ad es. accompagnamento in casa e dal medico o dal parrucchiere).

Sono parimenti escluse dall’imposta simili prestazioni effettuate in relazione a soggiorni di breve durata di persone anziane o disabili (ad es. beneficiari di rendite AVS o AI), come ad esempio i soggiorni di prova, i soggiorni di breve durata a causa dell’assenza delle persone che le assistono e le curano (in genere per le vacanze dei familiari) e i soggiorni di convalescenza in seguito a un peggioramento dello stato di salute (ad es. dopo una caduta o un ricovero in ospedale). In caso di questi soggiorni di breve durata, anche l’accompagnamento della persona anziana da parte del partner è escluso dall’imposta.

Le spese sostenute per gli ospiti (ad es. parrucchiere, pedicure, taxi, acquisti di derrate alimentari, di abbigliamento, di scarpe e di medicinali) e rifatturate a questi ultimi non sono attribuibili alla cifra d’affari dell’istituto e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente, purché siano adempite le condizioni di cui alla cifra 8;

b.

i forfait d’entrata e d’uscita;

c.

il vitto (inclusi eventuali supplementi per diete) compreso nel prezzo della pensione.

Ciò vale anche per i soggiorni di breve durata di persone anziane o disabili (ad es. beneficiari di rendite AVS o AI);

d.

i pasti pronti al consumo somministrati e fatturati direttamente ad anziani, disabili e malati («servizio pasti») ;

e.

gli esami e le cure conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre (→ cifra 2.1.10.1 lett. b);

f.

le prestazioni nell’ambito delle cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (→ cifra 2.1.10.1 lett. b). Rientrano in questo novero anche la preparazione e la vestizione della salma;

g.

la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) o di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante nell’ambito di una cura medica;

h.

l’applicazione di articoli per la cura del corpo (ad es. pannoloni per l’incontinenza) direttamente ai pazienti è parte integrante della cura di base;

i.

l’utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte degli ospiti durante il soggiorno;

j.

la messa a disposizione di personale da parte di una casa per anziani, casa di riposo e casa di cura senza scopo lucrativo per la cura dei malati (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA; → cifra 1.2 lett. j) nonché da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28bis LIVA; → cifra 1.2 lett. m);

k.

determinate prestazioni di collettività pubbliche (→ cifra 1.2 lett. l).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).