7.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 7.2.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta:
a. | l’alloggio (comprese le tasse radiotelevisive nonché le tasse del collegamento telefonico e delle conversazioni, anche se fatturate separatamente) e l’assistenza agli ospiti (ad es. accompagnamento in casa e dal medico o dal parrucchiere). Sono parimenti escluse dall’imposta simili prestazioni effettuate in relazione a soggiorni di breve durata di persone anziane o disabili (ad es. beneficiari di rendite AVS o AI), come ad esempio i soggiorni di prova, i soggiorni di breve durata a causa dell’assenza delle persone che le assistono e le curano (in genere per le vacanze dei familiari) e i soggiorni di convalescenza in seguito a un peggioramento dello stato di salute (ad es. dopo una caduta o un ricovero in ospedale). In caso di questi soggiorni di breve durata, anche l’accompagnamento della persona anziana da parte del partner è escluso dall’imposta. Le spese sostenute per gli ospiti (ad es. parrucchiere, pedicure, taxi, acquisti di derrate alimentari, di abbigliamento, di scarpe e di medicinali) e rifatturate a questi ultimi non sono attribuibili alla cifra d’affari dell’istituto e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente, purché siano adempite le condizioni di cui alla cifra 8; |
b. | i forfait d’entrata e d’uscita; |
c. | il vitto (inclusi eventuali supplementi per diete) compreso nel prezzo della pensione. Ciò vale anche per i soggiorni di breve durata di persone anziane o disabili (ad es. beneficiari di rendite AVS o AI); |
d. | i pasti pronti al consumo somministrati e fatturati direttamente ad anziani, disabili e malati («servizio pasti») ; |
e. | gli esami e le cure conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre (→ cifra 2.1.10.1 lett. b); |
f. | le prestazioni nell’ambito delle cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre (→ cifra 2.1.10.1 lett. b). Rientrano in questo novero anche la preparazione e la vestizione della salma; |
g. | la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) o di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti da parte del personale curante nell’ambito di una cura medica; |
h. | l’applicazione di articoli per la cura del corpo (ad es. pannoloni per l’incontinenza) direttamente ai pazienti è parte integrante della cura di base; |
i. | l’utilizzo di sedie a rotelle e di altro materiale sanitario da parte degli ospiti durante il soggiorno; |
j. | la messa a disposizione di personale da parte di una casa per anziani, casa di riposo e casa di cura senza scopo lucrativo per la cura dei malati (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA; → cifra 1.2 lett. j) nonché da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28bis LIVA; → cifra 1.2 lett. m); |
k. | determinate prestazioni di collettività pubbliche (→ cifra 1.2 lett. l). |
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).