3.1.3 Non controprestazioni (ad es. sussidi o doni)
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 23 · n. 3.1.3 · Italiano
In mancanza di prestazione, le non controprestazioni non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 LIVA). Rientrano in quest’ambito, tra l’altro, i sussidi, i contributi di diritto pubblico o i doni.
[Illustrazione: nell’originale] | Le info IVA Sussidi e doni e Deduzione dell’imposta precedente contengono delucidazioni sul trattamento IVA previsto per sussidi e doni come pure sulle relative conseguenze per la deduzione dell’imposta precedente. |
[Illustrazione: nell’originale] | Se il potere pubblico effettua a titolo gratuito o a condizioni preferenziali prestazioni (forniture d’acqua e di energia elettrica, eliminazione di rifiuti, locazione di edifici) a un’entità organizzatrice di una manifestazione, si tratta di prestazioni a titolo oneroso. In tal caso, esso deve imporre la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente della stessa categoria di destinatari. Per l’entità organizzatrice questa agevolazione costituisce un sussidio oppure un altro contributo di diritto pubblico. Per essa ciò comporta quindi una riduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA, commisurata al valore dell’agevolazione. L’entità organizzatrice che riceve una fattura che adempie i requisiti formali dell’articolo 26 LIVA può, di principio, far valere la deduzione dell’imposta precedente sull’importo pagato (art. 28 LIVA). Le considerazioni suesposte non valgono tuttavia per le prestazioni eseguite gratuitamente all’entità organizzatrice di manifestazioni culturali e sportive da parte dell’esercito, della protezione civile, della polizia e dei pompieri. Le prestazioni effettuate da tali istituzioni non hanno conseguenze fiscali. |