3.1.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 23 · n. 3.1.1 · Italiano
Le prestazioni elencate in modo esaustivo nell’articolo 21 LIVA sono escluse dall’imposta. In tale novero rientrano segnatamente le seguenti prestazioni culturali:
le prestazioni di servizi culturali eseguite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite (art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA; → cifra 7);
le controprestazioni richieste (p. es. la tassa d’iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali, comprese le prestazioni accessorie incluse (art. 21 cpv. 2 n. 14bis LIVA; → cifra 7.7);
le prestazioni da parte degli autori, come pure le prestazioni di servizi che gli editori e le società di riscossione effettuano per la diffusione delle opere degli autori (art. 21 cpv. 2 n. 16 LIVA; → cifre 8 e 9).
[Illustrazione: nell’originale] | Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA le vendite di beneficenza ed i mercatini dell’usato, le cene di gala, i balli di beneficenza e le manifestazioni simili, effettuati da istituzioni nel settore della cultura senza scopo lucrativo, sono esclusi dall’imposta, purché siano intesi a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuati a loro esclusivo profitto. Lo stesso vale per le tombole e le lotterie organizzate in occasione di un intrattenimento ricreativo. Esempio L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle manifestazioni di utilità pubblica. |
[Illustrazione: nell’originale] | Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni che organizzazioni di utilità pubblica effettuano per promuovere l’immagine di terzi e, viceversa, le prestazioni che terzi effettuano per promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica. Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, è considerata organizzazione di utilità pubblica l’organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta. Esempio L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).