3.1.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 23 · n. 3.1.1 · Italiano

Le prestazioni elencate in modo esaustivo nell’articolo 21 LIVA sono escluse dall’imposta. In tale novero rientrano segnatamente le seguenti prestazioni culturali:

[Illustrazione: nell’originale]

Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA le vendite di beneficenza ed i mercatini dell’usato, le cene di gala, i balli di beneficenza e le manifestazioni simili, effettuati da istituzioni nel settore della cultura senza scopo lucrativo, sono esclusi dall’imposta, purché siano intesi a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuati a loro esclusivo profitto. Lo stesso vale per le tombole e le lotterie organizzate in occasione di un intrattenimento ricreativo.

Esempio
In occasione di una festa di paese si svolge un mercatino dell’usato. I membri dell’associazione culturale locale vendono presso la propria bancarella a nome dell’associazione gli oggetti raccolti dai membri. Le entrate che ne derivano sono escluse dall’imposta.

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle manifestazioni di utilità pubblica.

[Illustrazione: nell’originale]

Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni che organizzazioni di utilità pubblica effettuano per promuovere l’immagine di terzi e, viceversa, le prestazioni che terzi effettuano per promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica.

Secondo l’articolo 3 lettera j LIVA, è considerata organizzazione di utilità pubblica l’organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l’AFC si basa sull’attestazione dell’amministrazione fiscale cantonale, indicante che l’organizzazione è integralmente esonerata dall’imposta federale diretta.

Esempio
Secondo l’articolo 56 lettera g LIFD il Museo della Piazza è esente dall’imposta federale diretta, poiché è una fondazione e soddisfa quindi le condizioni di cui all’articolo 3 lettera j LIVA. Il Museo della Piazza ringrazia, sulla pagina iniziale del suo sito internet, una banca regionale per i regolari sostegni finanziari della medesima con la dicitura «ringraziamo la banca XY, il vostro interlocutore per la gestione patrimoniale» nonché un link del logo posto accanto al ringraziamento. Il Museo della Piazza non deve imporre il sostegno finanziario della banca, poiché il ringraziamento di cui sopra costituisce una prestazione volta a promuovere l’immagine esclusa dall’imposta.

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l’immagine.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).