7.3.1 Singoli artisti
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 23 · n. 7.3.1 · Italiano
Ai sensi della LIVA sono considerati artisti esecutori per esempio:
attori, cantanti, musicisti;
direttori d’orchestra, maestri di cappella;
registi, tecnici del suono;
scenografi, costumisti, truccatori;
lighting designer;
coreografi, ballerini;
recitanti o lettori di opere letterarie.
Sono equiparati ad artisti per esempio i disc-jockey, i domatori, gli artisti del circo, i mangiatori di fuoco, i giocolieri, i prestigiatori e gli illusionisti.
Per accertare se una prestazione eseguita da una persona delle summenzionate categorie di artisti sia esclusa dall’imposta o imponibile, sono irrilevanti la designazione della professione ed eventuali titoli. Determinate è unicamente il genere della prestazione eseguita.
Ai fini dell’IVA non sono considerati artisti esecutori, neppure qualora eseguano prestazioni direttamente al pubblico, le seguenti persone (elenco non esaustivo):
pittori decoratori e falegnami decoratori;
tecnici delle luci, tecnici di scena, operatori generici di scena;
assistenti registi;
moderatori, speaker, banditori, strilloni;
conduttori di spettacoli e dibattiti.
Le controprestazioni per le prestazioni effettuate da queste persone sono imponibili all’aliquota normale.
Gli sportivi (p. es. atleti di pattinaggio artistico) che si esibiscono dinanzi al pubblico nel quadro di spettacoli teatrali, musicali, coreografici o circensi, sono considerati artisti esecutori in riferimento alle rispettive rappresentazioni, anche qualora si tratti di manifestazioni con scopi pubblicitari.