7.5.1 Mediazione di artisti (rappresentanza diretta)

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 28 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 23 · n. 7.5.1 · Italiano

(art. 20 cpv. 2 LIVA)

Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra persona, la prestazione è considerata svolta dal rappresentato, se il suo rappresentante

  • può dimostrare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e

  • comunica espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l’esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.

Se il mediatore o l’agente di artisti agisce nei confronti del destinatario della prestazione (ad es. promotore di concerti) in nome e per procura dell’artista, si ha un rapporto di rappresentanza diretta e il mediatore o l’agente deve imporre all’aliquota normale unicamente la sua provvigione di mediazione.

La prestazione dell’agente (o del mediatore) è invece esente dall’imposta (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente) se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata unicamente all’estero, ovvero se l’artista svizzero o estero si esibisce all’estero. Se l’artista si esibisce sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di mediazione che si riferisce alle prestazioni effettuate all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori delucidazioni sulla rappresentanza diretta.