7.5.2 Scritturazione di artisti in nome proprio (rappresentanza indiretta)

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 novembre 2016

AFC · Info IVA settore 23 · n. 7.5.2 · Italiano

(art. 20 cpv. 3 LIVA)
 
Si ha rappresentanza indiretta quando un’agenzia scrittura in nome proprio un artista e fattura in nome proprio, ad esempio a un promotore di concerti, la sua prestazione. In tal caso si hanno due rapporti di prestazione susseguenti di genere analogo:

  • artista (prestatore) – agenzia (destinatario della prestazione); e

  • agenzia (prestatore) – promotore di concerti (destinatario della prestazione).

Ai fini del trattamento fiscale sono determinanti i contenuti dei contratti stipulati rispettivamente tra l’artista e l’agenzia e fra quest’ultima e il promotore di concerti.

[Illustrazione: nell’originale]

Né l’artista né l’agenzia devono imporre la controprestazione per le prestazioni di servizi culturali erogate direttamente al pubblico (art. 20 cpv. 3 LIVA in relazione con l’art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA), neppure qualora l’agenzia prelevi un supplemento di utile sul cachet dell’artista.

La controprestazione per una prestazione esclusa dall’imposta è quindi esclusa dall’imposta anche se la prestazione è rivenduta in proprio nome da parte di terzi.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori delucidazioni in merito alla rappresentanza indiretta sono riportate nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.