8.2.4.1 Artisti pittori, scultori

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.4.1 · Italiano

Le forniture di opere d’arte create personalmente da pittori (compresi quelli che dipingono su vetro, aerografi e artisti nell’architettura degli spazi pubblici “Kunst am Bau”) e da scultori sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA, a condizione che tali opere d’arte non siano destinate a uno scopo specifico, ovvero siano esclusivamente destinate a essere contemplate.

Ai sensi dell’articolo 48a capoverso 1 lettere a−g e i OIVA vi rientrano segnatamente:

  • dipinti, quadri, disegni;

  • incisioni, stampe e litografie originali:
    le incisioni originali possono essere su rame, a mezzatinta, a bulino, ad acquatinta, a punta secca o ad acquaforte. Le stampe originali delle incisioni nel legno o nel linoleum. Le litografie originali sono litografie a matita, penna, gesso o pennello.
    Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d’arte sempre che presentino le caratteristiche di un’opera originale dal punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Tale requisito è adempiuto quando le opere sono numerate e firmate dal pittore o dallo scultore e le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

    • sono eseguite in un numero limitato (escluse le prove d’artista e le bozze);

    • sono eseguite da una o più piastre lavorate interamente a mano dall’artista;

    • sono eseguite in bianco e nero o a colori su un materiale e con un procedimento qualsiasi, ma non meccanico o fotomeccanico.

Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista utilizza dei modelli ritagliati oppure disegna l’immagine sulla matrice con l’inchiostro di china, il gesso litografico o l’inchiostro tipografico diluito. Anche le serigrafie sono considerate opere d’arte se il numero delle riproduzioni è limitato e se esse sono numerate e firmate dall’artista;

  • riproduzioni di capolavori:
    le riproduzioni di quadri sono considerate opere originali di pittori se:

    • sono state dipinte interamente a mano senza mezzi ausiliari come ad esempio modelli e illustrazioni originali;
    • nessun diritto d’autore deve essere pagato per l’imitazione;
    • non si tratta di un lavoro su mandato e
    • le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).
  • sculture e plastici;
  • collage:
    Le immagini sulle quali sono incollati pezzi di carta (anche con testo), tappezzeria, stoffa, garza e altri materiali sono considerate opere d’arte di uno scultore o di un pittore, sempre che non siano realizzate in serie e si tratti di opere originali dal punto di vista artistico realizzate a titolo individuale.

  • gettate di bronzo e altri materiali:
    le gettate di bronzo e altri materiali (ad es. vetro) sono considerate opere d’arte, se:

    • il modello per la forma (dima) è stato interamente creato dall’artista e

    • le gettate sono state effettuate sotto la supervisione dell’artista o dei suoi aventi diritto e prodotte in quantità limitata.

  • tappezzerie e tessili:
    tappezzerie e tessuti da parato, realizzati a mano, secondo bozze originali di artisti, prodotti in quantità limitata;

  • opere originali in ceramica, integralmente create dall’artista e recanti la sua firma;

  • opere d’arte in smalto:
    opere d’arte in smalto in numero limitato, create interamente a mano dall’artista e con la sua firma o del rispettivo atelier;

  • oggetti d’arte realizzati personalmente dall’artista in una quantità limitata di esemplari non citati in precedenza.

Non sono invece esclusi dall’imposta i prodotti d’artigianato artistico che sono destinati a uno scopo specifico (→  cifra 8.2.4.2). Questo principio vale anche per esemplari unici realizzati in forma artistica. Le rispettive controprestazioni sono imponibili e possono eventualmente comportare l’assoggettamento del prestatore (scultore, artista-pittore).

Inoltre sono imponibili le cifre d’affari conseguite nel quadro del commercio d’arte o di altre forme di vendita di opere d’arte da parte di persone giuridiche.

[Illustrazione: nell’originale]

Se l’autore offre gli oggetti d’arte non come opere originali ma come copie in quantità limitata, si sottolinea che il numero di copie deve essere stabilito in precedenza.

Esempio
L’artista Gianni H. ha un proprio studio in cui oltre ad acquerelli crea anche stampe artistiche con il metodo della stampa serigrafica. Le serigrafie prodotte in quantità limitata e numerosi acquerelli originali vengono esposti a Bienne nella galleria ProgoArt Sagl per due mesi.Marco Z. di Nidau ha visitato l’esposizione e ha deciso di acquistare la serigrafia intitolata «Mäanderthal».L’opera è stata creata in 300 esemplari. Ogni stampa è stata numerata e firmata dall’artista. La galleria vende a Marco Z. la serigrafia con il numero di serie limitata 37/300 in nome e per conto dell’artista. La controprestazione che quest’ultimo riceve per la vendita della sua stampa artistica è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. n. 16 LIVA).

Per contro, la provvigione ricevuta dalla galleria ProgoArt Sagl è imponibile all’aliquota normale.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.