8.2.4.1 Artisti pittori, scultori
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.4.1 · Italiano
Le forniture di opere d’arte create personalmente da pittori (compresi quelli che dipingono su vetro, aerografi e artisti nell’architettura degli spazi pubblici “Kunst am Bau”) e da scultori sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA, a condizione che tali opere d’arte non siano destinate a uno scopo specifico, ovvero siano esclusivamente destinate a essere contemplate.
Ai sensi dell’articolo 48a capoverso 1 lettere a−g e i OIVA vi rientrano segnatamente:
dipinti, quadri, disegni;
incisioni, stampe e litografie originali:
le incisioni originali possono essere su rame, a mezzatinta, a bulino, ad acquatinta, a punta secca o ad acquaforte. Le stampe originali delle incisioni nel legno o nel linoleum. Le litografie originali sono litografie a matita, penna, gesso o pennello.
Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d’arte sempre che presentino le caratteristiche di un’opera originale dal punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Tale requisito è adempiuto quando le opere sono numerate e firmate dal pittore o dallo scultore e le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:sono eseguite in un numero limitato (escluse le prove d’artista e le bozze);
sono eseguite da una o più piastre lavorate interamente a mano dall’artista;
sono eseguite in bianco e nero o a colori su un materiale e con un procedimento qualsiasi, ma non meccanico o fotomeccanico.
Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista utilizza dei modelli ritagliati oppure disegna l’immagine sulla matrice con l’inchiostro di china, il gesso litografico o l’inchiostro tipografico diluito. Anche le serigrafie sono considerate opere d’arte se il numero delle riproduzioni è limitato e se esse sono numerate e firmate dall’artista; |
riproduzioni di capolavori:
le riproduzioni di quadri sono considerate opere originali di pittori se:- sono state dipinte interamente a mano senza mezzi ausiliari come ad esempio modelli e illustrazioni originali;
- nessun diritto d’autore deve essere pagato per l’imitazione;
- non si tratta di un lavoro su mandato e
- le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).
- sculture e plastici;
collage:
Le immagini sulle quali sono incollati pezzi di carta (anche con testo), tappezzeria, stoffa, garza e altri materiali sono considerate opere d’arte di uno scultore o di un pittore, sempre che non siano realizzate in serie e si tratti di opere originali dal punto di vista artistico realizzate a titolo individuale.gettate di bronzo e altri materiali:
le gettate di bronzo e altri materiali (ad es. vetro) sono considerate opere d’arte, se:il modello per la forma (dima) è stato interamente creato dall’artista e
le gettate sono state effettuate sotto la supervisione dell’artista o dei suoi aventi diritto e prodotte in quantità limitata.
tappezzerie e tessili:
tappezzerie e tessuti da parato, realizzati a mano, secondo bozze originali di artisti, prodotti in quantità limitata;opere originali in ceramica, integralmente create dall’artista e recanti la sua firma;
opere d’arte in smalto:
opere d’arte in smalto in numero limitato, create interamente a mano dall’artista e con la sua firma o del rispettivo atelier;oggetti d’arte realizzati personalmente dall’artista in una quantità limitata di esemplari non citati in precedenza.
Non sono invece esclusi dall’imposta i prodotti d’artigianato artistico che sono destinati a uno scopo specifico (→ cifra 8.2.4.2). Questo principio vale anche per esemplari unici realizzati in forma artistica. Le rispettive controprestazioni sono imponibili e possono eventualmente comportare l’assoggettamento del prestatore (scultore, artista-pittore).
Inoltre sono imponibili le cifre d’affari conseguite nel quadro del commercio d’arte o di altre forme di vendita di opere d’arte da parte di persone giuridiche.
[Illustrazione: nell’originale] | Se l’autore offre gli oggetti d’arte non come opere originali ma come copie in quantità limitata, si sottolinea che il numero di copie deve essere stabilito in precedenza. |
Esempio
L’artista Gianni H. ha un proprio studio in cui oltre ad acquerelli crea anche stampe artistiche con il metodo della stampa serigrafica. Le serigrafie prodotte in quantità limitata e numerosi acquerelli originali vengono esposti a Bienne nella galleria ProgoArt Sagl per due mesi.Marco Z. di Nidau ha visitato l’esposizione e ha deciso di acquistare la serigrafia intitolata «Mäanderthal».L’opera è stata creata in 300 esemplari. Ogni stampa è stata numerata e firmata dall’artista. La galleria vende a Marco Z. la serigrafia con il numero di serie limitata 37/300 in nome e per conto dell’artista. La controprestazione che quest’ultimo riceve per la vendita della sua stampa artistica è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. n. 16 LIVA).
Per contro, la provvigione ricevuta dalla galleria ProgoArt Sagl è imponibile all’aliquota normale.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.