8.2.4.2 Artigiani artistici

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.4.2 · Italiano

Le prestazioni nell’ambito dell’artigianato artistico sono imponibili all’aliquota d’imposta corrispondente. In tale novero rientrano per esempio prestazioni d’artigianato artistico eseguite da orafi, fabbri e falegnami artistici, tagliatori di pietre tombali, intagliatori su legno, tornitori, vasai, soffiatori di vetro, tessitori e intrecciatori di tappeti, incisori, calligrafi, araldisti o restauratori.

I prodotti realizzati da questi gruppi di professionisti non sono destinati esclusivamente a essere contemplati ma sono, nella maggioranza dei casi, creati per usi specifici o hanno quantomeno la forma di oggetti d’uso.

Sono considerati prodotti dell’artigianato artistico:

  • i prodotti che hanno la forma di oggetti d’uso, come brocche, ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, insegne, coppe, tappeti e simili;

  • tessuti dipinti per decori di teatri, per quinte di atelier ecc.;

  • i collage e le immagini realizzati in serie, come ad esempio le riproduzioni di capolavori dipinti su mandato;

  • le opere grafiche realizzate con l’ausilio di un modello lavorato utilizzando un procedimento fotomeccanico (eliotipia, fototipia);

  • le serigrafie stampate con un modello realizzato utilizzando un procedimento fotomeccanico e/o a macchina;

  • le opere d’arte che l’artista ha realizzato mediante una tecnica detta “Intaglio-type“,ossia l’immagine è stata riportata su una piastra ricoperta di un materiale fotosensibile mediante l’esposizione a raggi UV;

  • le opere grafiche stampate automaticamente, semi-automaticamente o industrialmente (p. es. stampa offset);

  • i manifesti di esposizioni anche se firmati e numerati dall’artista;

  • gli oggetti a carattere pubblicitario, come manifesti, biglietti e decorazioni.

Sono imponibili anche i lavori di restauro, riparazione e altre forme di lavorazione di beni. In tale novero rientrano le lavorazioni di beni aventi carattere di opera artistica.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.