9.1 Società di riscossione

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 16 luglio 2025

AFC · Info IVA settore 23 · n. 9.1 · Italiano

Sono società di riscossione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA le società di gestione secondo la LDA che sottostanno alla sorveglianza dell’Ufficio federale della proprietà intellettuale e di seguito enumerate (enumerazione esaustiva):

  • SUISA,

  • ProLitteris,

  • Suissimage,

  • Société Suisse des Auteurs (SSA),

  • SWISSPERFORM.

Le controprestazioni che le società di riscossione percepiscono per le loro prestazioni di servizi volte alla diffusione di opere culturali (segnatamente l’incasso dei rispettivi diritti d’autore) sono escluse dall’imposta. Ciò vale anche per prestazioni di servizi analoghe eseguite per società di riscossione estere nel quadro di contratti bilaterali.

[Illustrazione: nell’originale]

La deduzione dell’imposta precedente per simili prestazioni di servizi a società di riscossione estere è ammessa nella stessa misura in cui lo sarebbe se le stesse fossero eseguite sul territorio svizzero e si fosse optato per la loro imposizione (art. 29 cpv. 1bis LIVA).

Sono invece imponibili le controprestazioni per l’ulteriore utilizzazione di diritti di protezione (→ cifra 10.1; titolo terzo LDA «Diritti di protezione affini»).

Se nelle tariffe comuni (TC) sono inclusi sia diritti di ulteriore utilizzazione per gli autori sia diritti di protezione delle prestazioni ai sensi del titolo terzo LDA, ai fini dell’IVA è applicabile la regola del 70/30 % (→ cifra 7.6.4).