7.6.4 Fatturazione forfettaria di combinazioni di prestazioni (regola del 70/30 % o regola combinatoria)

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 giugno 2015

AFC · Info IVA settore 23 · n. 7.6.4 · Italiano

L’articolo 19 capoverso 2 LIVA prevede che più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate in modo unitario in base alla prestazione preponderante, a condizione che siano effettuate in cambio di una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale) e che il valore dell’insieme delle prestazioni considerate di genere analogo ai fini dell’IVA costituisca almeno il 70 % della controprestazione complessiva (regola del 70/30 %). La ripartizione commisurata al valore sulle diverse prestazioni indipendenti va comprovata con idonee annotazioni.

La regola del 70/30 % è applicabile anche in caso di combinazione di una prestazione di servizi culturale esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA (p. es. ingresso a un concerto) con una prestazione imponibile indipendente (p. es. il biglietto d’ingresso dà diritto a una bibita). Se il valore delle prestazioni imponibili indipendenti non supera il 30 % del prezzo complessivo, l’intera controprestazione può essere trattata secondo la prestazione preponderante, ossia la controprestazione complessiva è esclusa dall’imposta. Non sussite quindi alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Sui giustificativi (fatture, ricevute, biglietti d’ingresso o altri documenti) non è consentito indicare l’IVA. In caso contrario, il prestatore è tenuto a versare all’AFC l’imposta che figura sul giustificativo, rispettivamente l’imposta legalmente dovuta.

Se il valore delle prestazioni imponibili indipendenti supera il 30 % del prezzo complessivo, non è ammesso il trattamento unitario quale prestazione esclusa dall’imposta della controprestazione complessiva. Le prestazioni imponibili indipendenti vanno imposte all’aliquota d’imposta applicabile alla prestazione (aliquota normale, aliquota speciale o aliquota ridotta). I costi sostenuti per le prestazioni imponibili legittimano la deduzione dell’imposta precedente.

Se si opta per l’imposizione di determinate attività in ambito culturale (→  cifra 3.4), alla controprestazione complessiva è applicabile l’aliquota ridotta, posto che le prestazioni per la cui imposizione si opta costituiscano almeno il 70 % del prezzo complessivo (→  cifra 3.3).

[Illustrazione: nell’originale]

Altri esempi e delucidazioni sulla regola combinatoria sono riportati
nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.