1.4.1 Panoramica
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.4.1 · Italiano
L’articolo 20a capoverso 2 LIVA contiene un elenco di criteri che escludono l’attribuzione della prestazione al gestore dell’interfaccia elettronica. Se uno di questi criteri è adempito, il gestore non è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA.
Non è considerato fornitore della prestazione il gestore di un’interfaccia elettronica che:
a. | non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione (→ cifra 1.4.2); |
b. | non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione (→ cifra 1.4.3); |
c. | si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura; |
d. | mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci; |
e. | esegue unicamente prestazioni pubblicitarie; o |
f. | si limita a reindirizzare o a trasferire l’acquirente verso altre piattaforme elettroniche. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).