1.4.1 Panoramica

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.4.1 · Italiano

L’articolo 20a capoverso 2 LIVA contiene un elenco di criteri che escludono l’attribuzione della prestazione al gestore dell’interfaccia elettronica. Se uno di questi criteri è adempito, il gestore non è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA.

Non è considerato fornitore della prestazione il gestore di un’interfaccia elettronica che:

a.

non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione (→ cifra 1.4.2);

b.

non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione (→ cifra 1.4.3);

c.

si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura;

d.

mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci;

e.

esegue unicamente prestazioni pubblicitarie; o

f.

si limita a reindirizzare o a trasferire l’acquirente verso altre piattaforme elettroniche.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).