1.4.2 Nessuna partecipazione alla procedura di ordinazione
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.4.2 · Italiano
Se non partecipa né direttamente né indirettamente alla fornitura tra venditore e acquirente e questa ha quindi luogo in maniera completamente autonoma, il gestore dell’interfaccia elettronica non sottostà all’imposizione delle piattaforme (art. 20a cpv. 2 lett. a LIVA). Nel quadro della sua attività commerciale, il gestore non sa se o quando una fornitura è eseguita, né qual è l’importo della controprestazione per la fornitura e nemmeno qual è il luogo di destinazione.
Se invece il gestore dell’interfaccia elettronica può influire su se, quando o a quali condizioni l’acquirente può acquistare i beni auspicati oppure a quali condizioni deve effettuare il pagamento per questi beni, l’articolo 20a capoverso 2 lettera a LIVA non è applicabile.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).