1.5.2 Vendite da parte di uffici d’esecuzione e di fallimento
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.5.2 · Italiano
Gli uffici d’esecuzione e di fallimento, o terzi da essi incaricati, possono vendere i beni all’asta nell’ambito di esecuzioni forzate (vendite all’asta online). Se l’interfaccia elettronica in questione è gestita da tali uffici (o da terzi), l’articolo 20a LIVA non si applica ai beni venduti.
Se per la vendita dei beni non viene utilizzata un’interfaccia elettronica autogestita, è necessario verificare l’applicabilità dell’articolo 20a LIVA. Se le condizioni sono adempite (→ cifra 1.3), il gestore dell’interfaccia elettronica in questione può sottostare all’imposizione delle piattaforme.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).