2.3.2 Diminuzione della controprestazione (art. 41 LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.3.2 · Italiano
Si è in presenza di una diminuzione della controprestazione quando il destinatario della prestazione versa al fornitore della prestazione un importo inferiore rispetto a quello fatturato, ad esempio a seguito di sconti, ribassi o difetti.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta fornisce maggiori indicazioni sulla qualifica del rimborso quale diminuzione della controprestazione o risarcimento dei danni. |
Per le vendite effettuate dai gestori di piattaforme secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA, la prova della diminuzione della controprestazione può essere fornita rimborsando l’importo corrispondente all’acquirente o accreditandoglielo, in modo che possa detrarlo dal suo prossimo ordine. È irrilevante se il rimborso viene effettuato dal gestore della piattaforma o dal venditore. Non è richiesta la prova della restituzione del bene. Si applicano i principi della libertà dei mezzi di prova e del libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA).
Se è in grado di dimostrare che l’acquirente ha beneficiato della diminuzione della controprestazione (ribassi, sconti, diminuzioni ecc.), il gestore della piattaforma può far valere tale diminuzione della controprestazione nel rendiconto IVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).