2.1.1 Beni importati

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.1.1 · Italiano

Per i beni importati in territorio svizzero la prima fornitura tra il venditore e il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta è considerata come eseguita all’estero e pertanto non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Ai fini dell’IVA non è necessario che il venditore emetta una fattura al gestore della piattaforma.

La seconda fornitura dal gestore della piattaforma all’acquirente soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero se:

1.

il gestore della piattaforma ha raggiunto il limite della cifra d’affari annua di 100 000 franchi per piccoli invii importati in territorio svizzero (forniture proprie e forniture facilitate dal gestore della piattaforma secondo l’articolo 20a LIVA); o

2.

il gestore della piattaforma richiede l’applicazione della dichiarazione d’adesione per l’estero (→ info IVA Luogo della prestazione e moduli n. 1235/1236 [disponibili sul sito Internet dell’AFC]).

Se la seconda fornitura soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, il gestore della piattaforma è la persona da indicare come importatore nella dichiarazione d’importazione (ai fini dell’IVA) (→ cifra 4.1). Se è dovuta l’imposta sull’importazione, il gestore della piattaforma può applicare la procedura di riporto del pagamento dell’imposta (→ cifra 4.2).

La seconda fornitura tra il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta e l’acquirente soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche se il venditore soddisfa entrambe le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 3 LIVA e concorda con il gestore della piattaforma di importare il bene in proprio nome (art. 111b OIVA). La prima fornitura dal venditore al gestore della piattaforma assoggettato all’imposta – da considerare eseguita sul territorio svizzero – è in tal caso esente dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 13 LIVA (per maggiori informazioni → cifra 4.3).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 LIVA nonché art. 111b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).