4.2.1 Applicazione

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 27 · n. 4.2.1 · Italiano

La procedura di riporto del pagamento consente ai gestori delle piattaforme considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA di dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto IVA periodico dell’AFC anziché di versarla all’UDSC. I gestori di piattaforme possono chiedere l’applicazione di questa procedura se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA (art. 63 cpv. 1 lett. b LIVA). L’applicazione di tale procedura presuppone inoltre che i gestori di piattaforme eseguano regolarmente forniture secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA. Se le condizioni sono adempiute, i gestori delle piattaforme possono applicare la procedura di riporto del pagamento anche alle vendite effettuate in nome proprio. L’articolo 118 capoverso 1 OIVA non si applica ai gestori di piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA. Tuttavia, occorre osservare la cifra 3 delle condizioni per il riporto del pagamento conformemente ai moduli di richiesta n. 1231/1232 disponibili sul sito Internet dell’AFC. Al momento dell’annuncio per la procedura di riporto del pagamento dell’imposta, l’AFC assegna un numero di autorizzazione.

L’UDSC non riscuote l’imposta sull’importazione di beni se nella dichiarazione doganale viene richiesta l’applicazione della procedura di riporto del pagamento e viene indicato il numero di autorizzazione corrispondente.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a, 63 e 79a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).