1.1 Esercizio di un’impresa
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018
AFC · Info IVA 02 · n. 1.1 · Italiano
Esercita un’impresa chiunque svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo delle non controprestazioni e agisce in nome proprio nei confronti di terzi.
Il conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità presuppone un’attività dell’impresa regolare e fondata su una certa durata. È sufficiente anche una breve durata, qualora l’attività in questo periodo di tempo sia esercitata intensivamente (ad es. l’esercizio straordinario di uno stand gastronomico a una festa che dura tre giorni).
Il criterio dell’orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste se l’incasso delle controprestazioni mediante prestazioni rappresenta un obiettivo primario dell’attività a prescindere dal conseguimento effettivo o intenzionale di utili. Se invece per le prestazioni effettuate non viene incassata alcuna controprestazione oppure se le eventuali controprestazioni hanno un carattere meramente simbolico o sono di entità irrisoria, l’orientamento indispensabile al conseguimento di entrate mediante prestazioni non è dato.
Un’attività professionale o commerciale sussiste qualora si producano o commercino beni oppure si eseguano prestazioni di servizi regolarmente e tali beni o prestazioni di servizi siano destinati allo scambio sul mercato o al consumo privato di terzi, ad esempio attività commerciali, industriali o artigianali. Gli hobby o i passatempi non sono invece considerati attività professionali o commerciali.
Il criterio dell’attività indipendente consente di fare una distinzione dall’attività dipendente a fini di lucro. Dal momento che le persone giuridiche sono sempre considerate come indipendenti, la questione si pone solo per le persone fisiche. Per determinare se una persona fisica è indipendente ai sensi della LIVA, in genere ci si basa su criteri analoghi a quelli del diritto delle assicurazioni sociali e delle normative concernenti l’imposta sul reddito. Le qualifiche definite dalle relative autorità costituiscono un’indizio determinante per la valutazione sotto il profilo dell’IVA. Parlano a favore del carattere indipendente di un’attività a fini di lucro l’assunzione del rischio imprenditoriale (utili e perdite), la libertà di scegliere se accettare o rifiutare un compito e di organizzare il lavoro in modo indipendente, l’esistenza di differenti mandanti e l’avvicendamento degli stessi, l’uso di locali commerciali propri e l’esecuzione di investimenti ingenti.
[Illustrazione: nell’originale] | Le attività di consiglieri d’amministrazione, consiglieri di fondazione o titolari di funzioni analoghe sono considerate di principio attività lucrative dipendenti. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”. |
Una persona può agire in nome proprio nei confronti di terzi solo se gli obblighi contrattuali nei confronti di destinatari e di fornitori o prestatori di servizi vengono stipulati chiaramente in modo indipendente e non in veste di rappresentante o ausiliare di una terza persona. In questo contesto la qualifica secondo il diritto civile è un indice essenziale ai fini dell’IVA.
Esercita un’impresa ad esempio:
un’associazione ginnica, che organizza una festa una volta all’anno;
chi effettua regolarmente e sistematicamente acquisti o vendite di beni tramite una piattaforma d’asta;
chi dà in locazione a uno o più locatari beni immobili o singole superfici;
un artista che partecipa a campagne pubblicitarie dietro controprestazione;
uno sportivo che consegue premi in denaro.
Non esercita un’impresa ad esempio:
un privato che vende una tantum tre auto della sua collezione;
chi aliena suppellettili domestiche della propria abitazione;
una fondazione caritativa, finanziata esclusivamente da donazioni.
L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni costituiscono un’attività imprenditoriale (art. 10 cpv. 1ter LIVA).