1.1 Esercizio di un’impresa

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018

AFC · Info IVA 02 · n. 1.1 · Italiano

Esercita un’impresa chiunque svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo delle non controprestazioni e agisce in nome proprio nei confronti di terzi.

Il conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità presuppone un’attività dell’impresa regolare e fondata su una certa durata. È sufficiente anche una breve durata, qualora l’attività in questo periodo di tempo sia esercitata intensivamente (ad es. l’esercizio straordinario di uno stand gastronomico a una festa che dura tre giorni).

Il criterio dell’orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste se l’incasso delle controprestazioni mediante prestazioni rappresenta un obiettivo primario dell’attività a prescindere dal conseguimento effettivo o intenzionale di utili. Se invece per le prestazioni effettuate non viene incassata alcuna controprestazione oppure se le eventuali controprestazioni hanno un carattere meramente simbolico o sono di entità irrisoria, l’orientamento indispensabile al conseguimento di entrate mediante prestazioni non è dato.

Un’attività professionale o commerciale sussiste qualora si producano o commercino beni oppure si eseguano prestazioni di servizi regolarmente e tali beni o prestazioni di servizi siano destinati allo scambio sul mercato o al consumo privato di terzi, ad esempio attività commerciali, industriali o artigianali. Gli hobby o i passatempi non sono invece considerati attività professionali o commerciali.

Il criterio dell’attività indipendente consente di fare una distinzione dall’attività dipendente a fini di lucro. Dal momento che le persone giuridiche sono sempre considerate come indipendenti, la questione si pone solo per le persone fisiche. Per determinare se una persona fisica è indipendente ai sensi della LIVA, in genere ci si basa su criteri analoghi a quelli del diritto delle assicurazioni sociali e delle normative concernenti l’imposta sul reddito. Le qualifiche definite dalle relative autorità costituiscono un’indizio determinante per la valutazione sotto il profilo dell’IVA. Parlano a favore del carattere indipendente di un’attività a fini di lucro l’assunzione del rischio imprenditoriale (utili e perdite), la libertà di scegliere se accettare o rifiutare un compito e di organizzare il lavoro in modo indipendente, l’esistenza di differenti mandanti e l’avvicendamento degli stessi, l’uso di locali commerciali propri e l’esecuzione di investimenti ingenti.

[Illustrazione: nell’originale]

Le attività di consiglieri d’amministrazione, consiglieri di fondazione o titolari di funzioni analoghe sono considerate di principio attività lucrative dipendenti. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

Una persona può agire in nome proprio nei confronti di terzi solo se gli obblighi contrattuali nei confronti di destinatari e di fornitori o prestatori di servizi vengono stipulati chiaramente in modo indipendente e non in veste di rappresentante o ausiliare di una terza persona. In questo contesto la qualifica secondo il diritto civile è un indice essenziale ai fini dell’IVA.

Esercita un’impresa ad esempio:

  • un’associazione ginnica, che organizza una festa una volta all’anno;

  • chi effettua regolarmente e sistematicamente acquisti o vendite di beni tramite una piattaforma d’asta;

  • chi dà in locazione a uno o più locatari beni immobili o singole superfici;

  • un artista che partecipa a campagne pubblicitarie dietro controprestazione;

  • uno sportivo che consegue premi in denaro.

Non esercita un’impresa ad esempio:

  • un privato che vende una tantum tre auto della sua collezione;

  • chi aliena suppellettili domestiche della propria abitazione;

  • una fondazione caritativa, finanziata esclusivamente da donazioni.

L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni costituiscono un’attività imprenditoriale (art. 10 cpv. 1ter LIVA).