1.2 Soggetto fiscale

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 02 · n. 1.2 · Italiano

Nell’ambito dell’IVA si definisce soggetto fiscale chi esercita un’attività imprenditoriale, ossia il titolare dell’impresa, a prescindere dalla forma giuridica di quest’ultima. Sono soggetti fiscali i titolari di imprese organizzate di diritto privato e pubblico (collettività pubbliche).

Sono titolari di imprese organizzate di diritto pubblico principalmente le persone fisiche (imprese individuali), le persone giuridiche di diritto privato (ad es. SA, Sagl, cooperative, associazioni, fondazioni) e le società di persone (ad es. società semplici, società in nome collettivo).

Nel caso delle collettività pubbliche occorre precisare che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nel loro insieme non diventano soggetti fiscali, ma sono (potenzialmente) assoggettati all’imposta i loro servizi autonomi. In linea di principio, un servizio è autonomo se ha una contabilità finanziaria corrispondente (art. 12 cpv. 1 OIVA).

Oltre ai servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono assoggettati all’IVA gli altri enti di diritto pubblico. Vi rientrano le corporazioni di diritto pubblico, le fondazioni e gli istituti dotati di personalità giuridica e le società semplici di collettività pubbliche (art. 12 cpv. 2 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche fornisce informazioni dettagliate sull’obbligo fiscale soggettivo delle collettività pubbliche.

[Illustrazione: nell’originale]

Una persona giuridica di diritto privato non è considerata una collettività pubblica neppure se è detenuta esclusivamente da collettività pubbliche.

Le persone giuridiche o fisiche che sono legate tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (art. 13 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni dettagliate sull’imposizione di gruppo sono contenute nell’info IVA Imposizione di gruppo.

Di seguito sono elencati alcuni esempi di soggetti fiscali:

  • persone fisiche (ad es. titolari di una o più imprese individuali);

  • società semplici che agiscono verso l’esterno sotto un nome comune (ad es. comunità di lavoro Cantiere XY o salone di parrucchiere YZ);

  • società di persone (ad es. società in nome collettivo o in accomandita);

  • persone giuridiche di diritto privato (ad es. SA o Sagl);

  • persone giuridiche di diritto pubblico (ad es. SA di diritto pubblico);

  • stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di imprese con sede all’estero;

  • imprese estere che eseguono prestazioni imponibili sul territorio svizzero;

  • enti pubblici autonomi e non autonomi;

  • organizzatori di eventi pubblici e di manifestazioni;

  • federazioni e associazioni;

  • organizzazioni di utilità pubblica;

  • aziende, uffici e altri servizi dell’amministrazione pubblica.

[Illustrazione: nell’originale]

Nelle relazioni transfrontaliere si applica il principio del dualismo fiscale (dual entity concept) secondo il quale gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa con sede all’estero costituiscono insieme un unico soggetto fiscale (art. 10 cpv. 3 LIVA e art. 7 OIVA). Ciò implica che sia la sede principale all’estero sia gli stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero sono soggetti fiscali ai fini dell’IVA e, a determinate condizioni, devono essere iscritti individualmente nel registro dei contribuenti IVA.

Nel caso di una comunione di spese i cui membri sono tutti iscritti nel registro dei contribuenti IVA, l’AFC rinuncia, ai sensi di una semplificazione, all’iscrizione di tale società semplice, purché quest’ultima renda unicamente prestazioni ai propri membri (e non anche a terzi) e la rifatturazione avvenga senza supplemento e senza menzione dell’imposta. Quanto precede è applicabile indipendentemente dal fatto che i singoli membri allestiscano il rendiconto secondo il metodo effettivo o il metodo delle aliquote saldo. Questa regolamentazione non è invece applicabile ai consorzi e alle comunità di lavoro che agiscono sotto una ragione sociale comune (come società semplice) verso altri terzi, rendendo quindi prestazioni non solo ai propri membri, bensì anche a questi terzi.

[Illustrazione: nell’originale]

Esempi tipici sono descritti nelle info IVA concernenti i settori Sanità e Avvocati e notai.